testata ADUC
Il regime patrimoniale nel matrimonio: separazione e comunione dei beni
Scarica e stampa il PDF
Famiglia e individuo di Emmanuela Bertucci
10 marzo 2010 10:37
 
Il regime patrimoniale “automatico” del matrimonio e' la comunione dei beni e di conseguenza, se i coniugi vogliono optare per la separazione, devono chiederne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio al momento della celebrazione.
Nella comunione rientrano tutti i beni acquistati dai coniugi successivamente al matrimonio, sia congiuntamente che separatamente, mentre rimangono esclusi dalla comunione i seguenti:
- beni di proprieta' del coniuge prima del matrimonio;
- beni acquistati a titolo di successione o di donazione anche successivamente al matrimonio, salvo diversa dichiarazione da parte del testatore o del donatore;
- beni strettamente personali;
- beni necessari per lo svolgimento della propria professione;
- risarcimenti dei danni e pensioni o emolumenti per la perdita di capacita' lavorativa;
- beni acquistati con i proventi di beni esclusi dalla comunione (in questo caso occorre una espressa dichiarazione in tal senso, altrimenti i beni acquistati si presumono rientranti in comunione).

I coniugi possono disporre anche separatamente del patrimonio comune per gli acquisti (e vendite) di ordinaria amministrazione, mentre le disposizioni patrimoniali di amministrazione straordinaria devono essere approvate congiuntamente. Se uno dei due coniugi compie atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell'altro egli sara' tenuto a reintegrare il patrimonio in proporzione. Qualora la disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione riguardi beni immobili o beni mobili registrati (autovetture, ad esempio), l'altro coniuge potra' chiedere al Giudice l'annullamento dell'atto di disposizione.
In caso di dissenso fra i coniugi su un atto di straordinaria amministrazione, ognuno dei due potra' rivolgersi al giudice affinche' decida il da farsi.

Le aziende in comunione dei beni
Le aziende di proprieta' del coniuge prima del matrimonio, e da questi gestite separatamente anche dopo il matrimonio, restano ovviamente escluse dalla comunione.
Se l'azienda e' di proprieta' di un coniuge perche' acquisita prima del matrimonio, e successivamente a quest'ultimo viene gestita da entrambi i coniugi, entreranno in comunione gli utili dell'azienda e gli eventuali successivi incrementi.

La gestione dei debiti
Per i debiti personali dei coniugi, i creditori possono aggredire i beni appartenenti alla comunione nella misura della meta' della stessa, mentre per i debiti che riguardano la gestione comune potranno essere aggrediti tutti i beni in comunione, ad esempio:
- mutui o ipoteche gravanti sui beni comuni;
- spese di gestione dei beni comuni;
- spese compiute nell'interesse della famiglia.

La modifica del regime patrimoniale
Il regime patrimoniale dei coniugi puo' variare durante il matrimonio da separazione a comunione e viceversa su accordo dei coniugi, con atto pubblico redatto innanzi ad un notaio. Nel caso in cui uno solo dei due coniugi voglia passare dalla comunione alla separazione, questi potra' chiedere al giudice la separazione giudiziale dei beni nei seguenti casi:
-  cattiva gestione dei beni in comunione da parte dell'altro coniuge;
- interdizione o inabilitazione del coniuge;
- nel caso in cui l'altro coniuge non contribuisca a sufficienza e proporzionalmente ai bisogni della famiglia.

Lo scioglimento della comunione
La comunione dei beni si scioglie nei seguenti casi:
- modifica del regime patrimoniale tramite atto pubblico sentenza civile;
- morte di un coniuge (o dichiarazione di morte/assenza presunta);
- annullamento del matrimonio, separazione personale dei coniugi e/o divorzio;
- fallimento di un coniuge.

I beni acquistati dai coniugi successivamente allo scioglimento della comunione apparterranno al patrimonio dei singoli, mentre i beni che erano oggetto della comunione devono essere divisi su accordo dei coniugi o con provvedimento del giudice.
 
 
FAMIGLIA E INDIVIDUO IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS