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Separazione e divorzio: l'audizione del minore nei procedimenti
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Famiglia e individuo di Emmanuela Bertucci
23 settembre 2009 9:33
 
Due recenti sentenze ampiamente riprese dai giornali, una della Corte di Cassazione e l'altra della Corte d'appello di Lecce, riportano in primo piano il tema della volonta' dei minorenni nella determinazione delle condizioni di separazione dei genitori.
Secondo la Corte d'Appello di Lecce, il figlio di marito e moglie separati e' libero di decidere, anche se ancora minorenne, se incontrare il papa', o la mamma, "non affidatario/a". La sentenza muove dal caso di una bambina di 12 anni, data in affidamento condiviso alla madre che vive in Puglia, che si rifiuta di vedere il padre dal momento in cui ha saputo che questi ha sporto denuncia contro la madre.
Di senso diametralmente opposto la decisione della Corte di Cassazione di poco precedente (8 luglio 2009) secondo cui: "Risponde penalmente la madre che, eludendo il provvedimento del giudice civile in ordine all'affidamento del minore, impedisca al padre di tenerlo con se' durante le vacanze nel periodo stabilito". Nel caso in questione, la mamma e' stata condannata a sei mesi di reclusione e al risarcimento danni in favore del padre non affidatario della bambina, poiche' "non si era adoperata per favorire gli incontri con il marito separato", dimostrando cosi' di non tutelare l'effettivo interesse della bambina, ma piuttosto di "coltivare il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentarla".
Il ruolo del minore (e delle sue dichiarazioni) nella nuova legge sull'affidamento condiviso (n. 54/2006) si presta ad applicazioni molto controverse e criticate, come accaduto per queste due pronunce, e riveste un ruolo particolarmente delicato. La nuova legge infatti sancisce la possibilita' per il giudice di "sentire" i minori coinvolti in procedure di separazioni e divorzio, quando abbiano compiuto dodici anni o anche prima a seconda della loro capacita' di disconoscimento. La dichiarazioni del minore nel procedimento sebbene non siano vincolanti, aiuteranno comunque il giudice a comprenderne i desideri e le necessita'.
Ma l'audizione del minore e' operazione tutt'altro che semplice per diversi motivi.
In primo luogo perche' avviene in un contesto giudiziario spesso altamente conflittuale, contesto in cui i genitori possono essere tentati di utilizzare il "minore" come grimaldello per strappare concessioni all'altro coniuge, o come "ariete" per ferire l'altro. Ed e' altrettanto innegabile la frequenza con cui il genitore "affidatario" o con il quale il minore convive, cerchi di fare sul minore un vero e proprio lavaggio del cervello per proiettare una immagine estremamente negativa dell'ex coniuge e condizionare il rapporto del minore con l'altro genitore.
Il rischio di contaminazioni della volonta' del minore da parte di uno dei due genitori e' dunque molto elevato, ma non ci sembra questo un motivo sufficientemente valido ad escluderlo da decisioni che riguarderanno il suo futuro, il suo rapporto con i propri genitori, l'assiduita' della frequentazioni con l'uno o con l'altro. Ne' e' sufficiente a dare per scontato che la sua volonta' sia traviata da uno dei due genitori.
E qui interviene il delicato ruolo del giudice, il cui scopo principale nel sancire la frequenza dei rapporti con il genitore non convivente e' prima di tutto "tutelare l'effettivo interesse" del minore, applicando ove possibile i principi della bigenitorialita' e dell'affidamento condiviso, utilizzando l'affidamento ad uno solo dei genitori solo come extrema ratio. L'audizione di un minore in un processo non e' prassi comune e soprattutto nelle situazioni in cui il minore dichiara di non voler vedere uno dei due genitori e' indispensabile che questo ascolto non avvenga da parte del solo giudice, ma che questi si faccia affiancare da pedagoghi o psicologi infantili che verifichino con accertamenti mirati se questa e' l'effettiva volonta' del minore o se sia stato invece oggetto di "plagio".
 
 
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