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Dichiarazioni di conformità e rispondenza
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Lettera 
24 novembre 2010 0:00
 
Buonasera,
sono proprietario di un appartamento in un condominio dove, salvo per l'impianto elettrico parti comuni, non esistono dichiarazioni di conformità o rispondenza come prevede il dm 37/08.
Gli impianti di riscaldamento, elettrico parte caldaia, esalazione fumi cucine, se pur installati ante 90 non soddisfano minimamente le norme UNI e CEI relative.
1° problema:
Relativamente alla caldaia manca il progetto obbligatorio dell'impianto elettrico caldaia e le dichiarazioni degli impianti di adduzione del gas e dell’acqua, le dichiarazioni di conformità della caldaia e dell’intero impianto entrante nelle unità abitative.
Da parte mia sono state più volte richieste tali documentazioni attinenti la sicurezza con esito negativo ( mi sono stati consegnati la denuncia all'ispesl e il CPI della caldaia).
Ora che la caldaia è da sostituire visto che sono 2 anni che la ditta di manutenzione sollecita viste le critiche condizioni dell’impianto sono sorti i problemi.
L’amministratore ha presentato un preventivo spesa per la sostituzione della caldaia e il rifacimento dell’impianto elettrico caldaia.
Chiedo Vostra opinione a riguardo:
Nel sostituire integralmente la caldaia è possibile rilasciare la conformità e fregarsene del resto dell'impianto che è allacciato alla stessa, senza tenere conto della funzionalità e sicurezza dell'impianto come evidenzia il dm 37/08 all'art 7 comma 3?
Soprattutto un impianto condominiale del 1962 e quindi ante 90 non a norma (secondo perizie tecniche) può continuare a funzionare pur con il parere avverso di uno dei proprietari o vi sono degli obblighi di adeguamento?
Le responsabilità per il mancato adeguamento su chi ricadono? L’amministratore ha responsabilità?
2° problema:
Nella ristrutturazione delle facciate era stato previsto nel capitolato l’ispezione delle canne di esalazione fumi delle cucine e l’incamiciatura delle stesse per adeguamento alle norme UNI. Detta ispezione è stata fatta inspiegabilmente a lavoro finito e ponteggi smontati.
La maggior parte delle canne si sono rivelate ostruite o danneggiate.
I tecnici hanno relazionato l’obbligatorietà del ripristino di tali canne fino al tetto, prevista dal DM 37/08 e dalla norma UNI 7129.
Quali responsabilità sono ravvisabili nella direzione lavori e nell’amministrazione per il mancato intervento a tempo debito? Possiamo chiedere eventuali danni dovendo rimontare i ponteggi?
Nel ringraziarvi porgo distinti saluti,
Francesco, da Roma

Risposta:
quanto al primo problema: il tecnico che interviene certifica la conformità del proprio lavoro ma per il resto la responsabilità ricade sempre sul condominio.
Quanto al secondo problema: se potete dimostrare che il ritardo nella esecuzione delle verifiche è dovuto a negligenza dell'amministratore o del direttore dei lavori potete agire per i danni subiti.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
 
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