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Ripartizione spese ascensore
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Lettera 
16 gennaio 2012 0:00
 
Il nostro regolamento condominiale di natura contrattuale, ossia consegnato dal costruttore al rogito avvenuto nel 1962, dispone genericamente. "Le spese relative agli ascensori saranno ripartite secondo i millesimi di tabella C" relativa ai soli ascensori. Nel caso di spese per interventi di adeguamento normativo all'impianto, richiesti dall'organismo notificato ARPA LAZIO - non eseguendo i quali l'impianto verrà bloccato - come vanno ripartite le spese da sostenere? Sulla base della tabella di proprietà generale come è stato sempre fatto in casi analoghi e quindi accettando un criterio di ripartizione delle spese per facta concludentia, vale a dire attraverso una ripetuta manifestazione tacita di volontà, da cui si possa desumere un determinato intento e quindi conferendogli un valore contrattuale? Oppure come ha obiettato un nuovo condomino sulla base della tabella C sopra richiamata alla quale invece in precedenza si è fatto ricorso solo per le spese ordinarie e per i materiali/componenti soggetti ad usura come le funi? Da tener presente che la strutturazione della tabella C è discutibile e veramente discriminatoria (i conti non tornano, in maniera eclatante, con i millesimi di tabella C applicando i criteri dell'art. 1124 c.c., 50% in ragione dei valori dei singoli piani e 50% in ragione dell'altezza di ogni singolo piano dal suolo). Gli appartamenti sono distribuiti su 5 piani oltre il piano terra: il 5° e 4° piano rappresentano in millesimi di tabella C ben il 59,7% ed il terzo piano il 19,8%; al 6°piano - dove non arriva l'ascensore - ci sono le soffitte e i lavatoi. Grazie.
Gianfranco, da Roma (RM)

Risposta:
al di là dei così detti facta concludentia, vale sempre quanto stabilito nel regolamento contrattuale.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
 
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