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MORS TUA, VITA MEA?
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La pulce nell'orecchio di Annapaola Laldi
15 marzo 2001 0:00
 
Per completare la rassegna della normativa italiana piu' recente sul trattamento degli animali, cominciata il 15 febbraio scorso con il Decreto legislativo 388/98 (trasporto degli animali), e proseguita il 1 marzo con i Decreti legislativi 331/98 e 534/92 (sulle condizioni di allevamento rispettivamente dei vitelli e dei suini), e' oggi la volta del D.Lgs.333/1998 che si occupa della "protezione degli animali durante la MACELLAZIONE o l'ABBATTIMENTO" , in ottemperanza a una direttiva europea.
Poiche' il decreto parla da se', come chiunque puo' verificare, mi limito a un'avvertenza e a poche osservazioni.

L'avvertenza:
Come ho gia' detto altre volte -ma ricordarlo mi pare indispensabile-, quando una legge stabilisce un determinato comportamento, cio' significa che esso, per quanto ritenuto necessario per il buon andamento di quella certa societa', non verrebbe seguito spontaneamente. La legge, dunque, puo' essere considerata la spia attendibile di un diffuso comportamento contrario a quello che adesso viene solennemente stabilito dal legislatore.
Ma il fatto che esista una legge non garantisce del tutto che sia davvero scomparso quel comportamento che essa ha proibito, ne' che siano completamente rispettate le norme adesso imposte, specialmente in ambienti in cui si e' di solito al riparo da occhi "indiscreti", come sono senz'altro i macelli.
In questo caso specifico, poi, se e' vero che nell'87% dei macelli italiani non si trova il tempo per fare una pulizia adeguata (denuncia del CONAZO ripresa dal "Sole 24 ore" del 24.11.2000), sara' un'illazione pensare che non ci sara' neppure la cura e l'attenzione necessarie per rispettare gli animali nei loro ultimi momenti di vita?

Le osservazioni:
1. Questo decreto ci mette a confronto con la morte. E morte violenta. Provocata a esseri senzienti molto simili a noi, per soddisfare cio' che chiamiamo nostri "bisogni".
2. Al di la' delle suggestioni colpevolizzanti a cui, a volte, tende -non so con quale risultato- la pubblicita' di alcune associazioni "animaliste", c'e' una possibilita', dentro di noi, di far posto a questa semplice domanda: DI CHE COSA -CHE PROVIENE DAL MONDO ANIMALE- noi, qui, in questa precisa parte del mondo e con le informazioni di cui disponiamo per uscire da eventuali abitudini anche nocive o comunque superflue, ABBIAMO DAVVERO NECESSITA' per vivere bene?
3. Una volta anche solo immaginata la sofferenza che c'e' dietro ai prodotti di origine animale che esigono la soppressione violenta della bestia, ci possiamo assumere la responsabilita' di continuare a consumarli con la disinvoltura di prima?
4. E infine: possiamo dire di sapere davvero che cosa accade nel momento della morte -e della morte violenta- in un essere senziente? E che cosa puo' passare al nostro corpo -al nostro essere- nel caso in cui ci cibiamo di esso? E sarebbe proprio assurdo chiederci anche se la sofferenza e la morte violenta imposta con superficialita' a esseri certamente innocenti possa diffondere nell'atmosfera materiale e psicologica della terra un qualche effetto negativo?

E ora veniamo al Decreto 333/98. Che, ricordo, intende essere a tutela della "protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento", ma che comincia subito con una serie di deroghe alla sua applicazione , fra le quali spicca quella nei confronti degli "animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive" (art.1, comma b).
Dalla lettura del titolo sorge un'immediata domanda: che differenza c'e' fra macellazione e abbattimento? Lo spiega l'art. 2 comma 1. L'ABBATTIMENTO e' "qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale", mentre la MACELLAZIONE e' "l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento". Nello stesso articolo si precisa anche che lo STORDIMENTO e' "qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte". Lo stordimento e' obbligatorio per gli animali da carne, salvo il caso della macellazione rituale, di cui si fara' cenno alla fine.

Bisogna tenere presente che questo decreto si occupa dell'uccisione di tutti gli animali sia per alimentazione (allegati A, B, C e D) sia da pelliccia (allegato F), cosi' come dell'abbattimento degli animali affetti da malattie (allegato E) e dell'eliminazione dei pulcini ed embrioni in eccedenza (allegato G).
La normativa, comunque, sembra occuparsi piu' di tutto del rispetto degli animali da macello, perche' ai macelli e alle operazioni sugli animali dentro di essi si riferiscono gli articoli 3 e 4 dove si ripete di "risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili". Si occupa ancora "delle operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento" l'art. 7, che parla del personale addetto per dire che esso deve "essere in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivita' in modo UMANITARIO ED EFFICACE".
All'abbattimento degli animali da pelliccia e' dedicato espressamente solo il comma 2 dell'art.10, che rimanda all'allegato F, dove il linguaggio e' esclusivamente tecnico. Comunque, di questo argomento ci si occupera' in un prossimo futuro.
L'art.14, infine, esige che le carni provenienti da un paese terzo (rispetto alla UE) siano accompagnate da un'attestazione che garantisca che gli animali sono stati "macellati nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente decreto".

Ben quattro dei sette allegati si riferiscono agli animali da macello. Le modalita' da seguire durante lo scarico degli animali dai camion e la loro eventuale sosta nelle stalle dei macelli sono stabilite dall'allegato A, in cui si dispone anche la macellazione immediata (e comunque non oltre le due ore dall'arrivo) degli animali non svezzati e di quelli che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto. L'abbattimento sul posto e' richiesto anche per gli animali che non sono in grado di camminare, proibendo il punto I/6 di trascinare questi animali fino al luogo della macellazione. In alternativa all'abbattimento immediato e se l'operazione "non comporta alcuna inutile sofferenza" questi animali possono essere trasportati su un carrello fino al locale per la macellazione d'emergenza.
L'all.A raccomanda anche di non spaventare, eccitare o maltrattare gli animali nella fase di scarico, e aggiunge che "gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili". Scariche elettriche, di non piu' di due secondi e applicate soltanto ai muscoli posteriori, sono consentite solo per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi.
Per gli animali trasportati nei contenitori, lo stesso allegato (punto III/1) stabilisce che tali contenitori siano maneggiati con cura e che NON DEBBANO ESSERE GETTATI O LASCIATI CADERE A TERRA O ROVESCIATI.

IMMOBILIZZAZIONE
Se ne occupa l'allegato B, stabilendo che essa deve avvenire in modo da "risparmiare dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili" (punto 1), e che "gli animali non devono essere legati per le zampe ne' devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti". Per i volatili da cortile e i conigli, che possono essere sospesi prima di essere storditi, il punto 2) stabilisce che "siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione (di stordimento) possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi".

STORDIMENTO E ABBATTIMENTO PER GLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI DA PELLICCIA
Se ne occupa l'all.C, nel quale si indicano i metodi consentiti per le due operazioni.
Per lo stordimento, che "non deve essere praticato se non e' possibile l'immediato dissanguamento degli animali" (punto II), sono ammessi 4 metodi:
1. pistola a proiettile captivo,
2. commozione cerebrale,
3. elettronarcosi,
4. esposizione al biossido di carbonio

Il primo metodo, lo SPARO DI UN PROIETTILE che deve penetrare nella corteccia cerebrale e che poi ritorna al suo posto, e' riservato a bovini, ovini e caprini; il secondo, chiamato PERCUSSIONE, che "e' ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello" (cioe' una botta in capo), "senza la frattura del cranio" pare piu' usata per animali piccoli, come i conigli.
L'ELETTRONARCOSI , a sua volta, puo' essere usata in modi diversi: o con l'applicazione di "elettrodi intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo", o con i bagni d'acqua , metodo impiegato per i volatili da cortile, che, appesi per le zampe a dei ganci, abbiano la testa a diretto contatto con l'acqua attraverso cui passera' la scarica di corrente, a una intensita' tale "da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte".
Vi e' infine L'ESPOSIZIONE AL BIOSSIDO DI CARBONIO , trattamento che pare riservato ai suini, i quali vengono fatti entrare in una cella in cui e' stato immesso il biossido di carbonio. "Essi devono essere convogliati il piu' rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga".
DISSANGUAMENTO
L'allegato D precisa che "per gli animali storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il piu' presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza" (punto 1).
Il dissanguamento avviene per "recisione di almeno una delle due carotidi o dei vasi sanguigni che da esse si dipartono", dopo la quale "non vanno effettuate altre operazioni sugli animali ne' alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento" (punto 2).
Il punto 3 prevede che "il responsabile dello stordimento, impastoiamento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale".
Per i volatili da cortile, infine, si precisa che il dissanguamento puo' avvenire "mediante decapitazione eseguita automaticamente" e in tal caso "dev'essere possibile l'intervento manuale diretto in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente" (punto 4).

La normativa si premura, dunque, di assicurare che gli animali storditi passino immediatamente alla morte (dissanguamento), ma non puo' sfuggire che, almeno nel caso dei volatili e dei suini, che vengono storditi tutti insieme in grandi quantita', cio' non e' materialmente possibile per i singoli animali, tranne che per il primo. Tutti gli altri dovranno comunque aspettare un certo lasso di tempo, che puo' non essere poco, il tempo che occorre alla macchina decapitatrice o al singolo macellaio di fare, animale dopo animale, il loro lavoro.
E dunque, anche ammesso che gli operatori dei macelli si attengano scrupolosamente alla legge, non e' impossibile che alcuni di questi animali si ridestino dallo stordimento e quindi debbano soffrire due volte, invece di una.
Nell'allegato C, il capitolo III da' disposizioni per l'ABBATTIMENTO riservato alla grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, per i quali va usata la pistola o il fucile a proiettili liberi, e i volatili da cortile che, in alcuni casi, possono essere uccisi per "decapitazione e dislocazione del collo". Vi e' inoltre previsto un altro mezzo, il "cassone a vuoto", metodo riservato all'abbattimento senza dissanguamento (in particolare per selvaggina d'allevamento come quaglie, pernici e fagiani).
Prima di trattare la macellazione rituale, mi sembra giusto spendere qualche parola sull' ELIMINAZIONE DI PULCINI IN ECCEDENZA , di cui si occupa l'art. 10 (comma 3), che parla di "pulcini di un giorno" e l'allegato G. Questi pulcini possono essere abbattuti con due sistemi. Il primo e' "un dispositivo meccanico che produca una morte rapida", che consiste di uno strumento "munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna". Il secondo metodo consiste nell'esposizione al gia' citato biossido di carbonio, con la disposizione che restino nell'atmosfera satura del gas finche' non siano morti.

LA MACELLAZIONE RITUALE
Di essa si occupa l'art. 2 (comma 1/h), la' dove il decreto parla dell'autorita' competente per il controllo sulla macellazione (Ministero della sanita', servizio veterinario della regione o provincia autonoma, veterinario ufficiale ...), per dire subito che "tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorita' competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi e' l'autorita' religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto".
Il successivo comma 2 stabilisce che "i titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorita' sanitaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanita', di essere in possesso dei requisiti prescritti".
Essa non prevede lo stordimento preventivo e quindi l'animale si trova vis-a'-vis con la morte.
Rimandando, per una trattazione piu' ampia, a ALLEGATO MACELLAZIONE RITUALE
concludo con due domande che mi sembrano legittime: perche' lo Stato acconsente a una deroga, sia pure in nome della liberta' religiosa, la' dove la sensibilita' generale ha ritenuto necessario, piu' rispettoso per gli animali, alleviare loro la paura e l'esperienza diretta della morte, ed eliminare il dolore fisico facendoceli arrivare storditi?
Dato che lo "sgozzamento rituale" fu certamente, al momento della sua introduzione, una forma di eutanasia, per quale motivo le religioni ebraica ed islamica non accettano di rimettere in discussione questo metodo che oggi, invece, sembra essere soltanto crudele?
Prima, pero', di scagliarsi su ebrei e islamici, come se fossero gli unici responsabili di ogni crudelta' sugli animali, come capita di sentire e di vedere dove si parla dell'argomento, e' bene che chi non e' ebreo o islamico osservi bene tutto il suo comportamento -diretto o indiretto- che provoca sofferenze agli animali.
 
 
LA PULCE NELL'ORECCHIO IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
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