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 ITALIA - ITALIA - Nessun reato se il medico filma di nascosto paziente nudo, parola di Cassazione
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27 settembre 2008 0:00
 
Il medico che filma, di nascosto, la paziente sul lettino di visita non commette alcun reato se non mette in circolazione il filmato. La ha stabilito la cassazione che, con una sentenza depositata ieri dalla quinta sezione penale, ha annullato la condanna che era stata inflitta da tribunale e corte d'appello di Firenze ad un medico che, di nascosto, aveva filmato i glutei di una sua paziente distesa sul lettino. I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che "si tratta di un comportamento non previsto dalla legge come reato" e percio' hanno annullato la sentenza di condanna che invece aveva riconosciuto il medico, Alessandro N., colpevole del reato di "illecita interferenza nella vita privata" secondo quanto previsto dall'articolo 615bis del codice penale. A ricorrere in cassazione, chiedendo l'annullamento delle condanne precedenti, era stata la stessa pubblica accusa. Nonostante il rinvio a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze, la prima condanna da parte del Tribunale, e dopo la conferma della sentenza da parte dei giudici di secondo grado, la stessa Procura generale della Corte d'appello, sostituendosi di fatto alla difesa, e' ricorsa in cassazione chiedendo l'annullamento della condanna "nell'interesse della corretta applicazione della legge". La cassazione, condividendo le tesi della "accusa-difesa", ha stabilito che "sia pure in presenza di una grave lacuna legislativa che puo' legittimare comportamenti lesivi dell'altrui dignita', la vittima potra' chiedere un risarcimento del danno in sede civile per la lesione alla dignita'" oltre, naturalmente, a invitare l'Ordine professionale a "valutare il comportamento del medico sotto il profilo deontologico". Cio' in quanto il reato di illecita interferenza nella vita privata tutela la persona "dall'illecita intrusione di estranei nel proprio domicilio" mentre, in questo caso "la paziente si e' recata essa stessa al domicilio del medico, sia pure per ragioni di necessita' dettate dalllesigenza di sottoporsi ad una visita medica". Resta ferma, dicono i giudici, "la biasimevole condotta del professionista" rispetto alla quale tuttavia "non esistono ipotesi di reato atteso che alle immagini non e' stata data diffusione di alcun tipo".   


 
 
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