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Autovelox-Cassazione: segnalare sempre la presenza o la multa e' annullabile. Ma con quali modalita'?
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
15 febbraio 2007 0:00
 
La Cassazione, con sentenza n. 24526 del 6 ottobre 2006, ha chiarito un punto importante nell'interpretazione del codice della strada, ribadendo l'obbligatorieta' delle informazioni al conducente in merito alla presenza sulla strada che sta percorrendo, di apparecchi atti a rilevare automaticamente il superamento dei limiti di velocita'. E cio' indistintamente in tutte le categorie di strade ove tale rilevazione e' ammessa. Non ha pero' chiarito tutti gli aspetti applicativi dell'obbligo in questione.
Il caso riguarda l'impugnazione di un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di Senise per eccesso di velocita', violazione rilevata dall'apparecchiatura cd. Autovelox su strada secondaria (S.S. 653 Sinnica). Il Giudice di Pace di Chiaramente (sentenza n. 167/03 pubblicata in data 27.11.03) ha accolto l'opposizione del cittadino multato per l'assenza di cartello di preavviso di controllo elettronico. La causa e' poi finita in Cassazione, che ha confermato la bonta' della pronuncia del giudice di primo grado.

Rileva la Corte che:
1. La ragione della preventiva informazione si rinviene "nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non e' tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonche' di fluidita' della circolazione, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, come reso palese nel testo della legge 85 del 2001 di delega al governo per la revisione del nuovo codice della strada."
2. Non ha pregio, anzi e' manifestamente infondata, la difesa del Comune che riconosce detto obbligo solo nelle strade principali (art. 2 c.d.s. lett A) e B) e non per le strade secondarie (stesso articolo lett. C) e D). L'art. 4 della legge 186/2002, infatti, che modifica il codice della strada in merito all'utilizzo delle apparecchiature in questione, in deroga al principio della contestazione immediata, ne autorizza i Prefetti all'uso (con procedura apposita di individuazione dei luoghi ove esse sono necessarie), senza derogare all'informazione prevista, ne' porre distinzioni in tal senso. (Art. 4. legge 168/2002 - 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all' del articolo 2, comma 2, lettere A e B, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.)

Ribadito, dunque, l'obbligo dell'informazione, rimane tuttavia un nodo importante non chiarito. Come si ottempera a detto obbligo? Con quali mezzi? La sentenza in esame parla di "cartello di preavviso", ma non afferma espressamente se questo sia o meno l'unico modo per informare gli automobilisti. Ricordiamo che esiste la Circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che al punto 7 (Informazione all'utenza) stabilisce che l'avviso dell'utilizzazione dei dispositivi puo' esser dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioe' anche attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o attraverso i media.
Sarebbe stato opportuno forse chiarire bene anche quest'ultima circostanza, che evidenza a nostro parere un punto applicativo debole per l'ottenimento degli scopi e degli obbiettivi che pur la norma sull'obbligo informativo si propone, e che la Corte stessa ha individuato.
 
 
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