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Confisca auto e moto per guida in stato di ebbrezza. Corte Costituzionale contro la retroattivita'
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
10 luglio 2010 10:35
 
Lo scorso 4 giugno la Corte Costituzionale, con sentenza n. 196, ha emesso una pronuncia in cui ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 2, lettera c del Codice della Strada, modificando di fatto la natura giuridica della confisca, introdotta con decreto legge, poi successivamente convertito, il 23 maggio del 2008, in sanzione penale accessoria.
Il caso e' stato sollevato da parte di un Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, che si e' visto recapitare alla propria firma la richiesta di un Pubblico Ministero di emissione di decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, con contestuale confisca del mezzo. Nulla di strano, la legge e' chiara: chi viene trovato con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, oltre alla revoca della patente, e alle pene previste, subisce la confisca del veicolo.
Il Gip, tuttavia, ha correttamente notato e rilevato che i fatti per cui il Pubblico Ministero stava procedendo erano antecedenti all'entrata in vigore di questa legge. Poiche' pero', la norma espressamente rinvia all'istituto della confisca penale quale "misura di sicurezza patrimoniale" ("ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale"), applicabile anche retroattivamente, il PM bene avrebbe agito chiedendone l'applicazione.
Ora, solo in breve premessa, e' utile chiarire che il nostro sistema penale prevede il cosiddetto "doppio binario": l'accertamento di un reato porta all'applicazione da un lato della pena vera e propria, con scopo piu' repressivo che preventivo, dall'altro alla possibile applicazione di "misure di sicurezza" ossia di una misura ulteriore con finalita' preventiva per la collettivita'.
Nel primo caso vige la regola intangibile e di civilta' giuridica per cui nessuno puo' esser punito per fatti che all'epoca della loro commissione non erano reato. Nel secondo, invece, e solo per le misure di sicurezza a carattere patrimoniale sono svincolate dal momento in cui e' stato commesso il fatto e si applicano se hanno quell'utilita' in concreto di prevenire altri crimini da parte di soggetti pericolosi.
Dunque, di cosa si e' lamentato il Gip di Lecce?
A suo dire, l'articolo di legge richiamato genera una profonda ingiustizia e contrarieta' ai principi sostanziali di irretroattivita' della legge penale e contravviene anche all'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Non e' possibile inquadrare normativamente come "misura di sicurezza patrimoniale" la confisca del veicolo, con la conseguenza che ne subiscono l'applicazione anche coloro che non sapevano -e non potevano sapere- che sarebbe entrata in vigore una simile normativa. Va, invece, considerata alla stregua di una vera e propria sanzione accessoria e come tale irretroattivamente applicabile.
La Corte Costituzionale ha ritenuto valide le ragioni sollevate a sostegno dell'incostituzionalita' e ha eliminato le parole "ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale" dal dettato dell'art. 186, comma 2, lett. c del codice della strada.
Ha chiarito come la natura sanzionatoria sia da rilevare non solo dalla particolare afflittivita' del provvedimento, ma soprattutto dal fatto che non vi e' stretto collegamento fra la misura e l'effettiva esigenza preventiva di sicurezza. Infatti, anche quando un presunto contravventore si rifiuta di sottoporsi all'alcol test, si attua comunque la confisca, dunque a prescindere dall'effettivita' del pericolo. Non solo, ma si applica altresi' in caso di veicolo fermo e inutilizzabile, cosa che evidentemente non collima con le finalita' di prevenzione che presuppone.
Insomma, una pronuncia che ci riporta in un alveo di civilta' giuridica: chi compie un fatto-reato, deve poterne conoscere tutte le conseguenze sanzionatorie, a prescindere dalla natura giuridica scelta dal legislatore di turno.
Chi avesse subito una confisca per fatti accaduti prima del 23 maggio 2008 e si dovesse ancora trovare nei termini previsti per l'opposizione al decreto penale di condanna, o chi si trovasse ancora in un procedimento in corso non definitivo, potra' far valere questa sentenza al proprio caso. Chi invece, purtroppo, avesse ormai superato la soglia del passaggio in giudicato del decreto penale o della sentenza, purtroppo, non puo' piu' invocare alcunche'.
 
 
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