Lo scorso 13 dicembre, la
Corte Costituzionale si e' pronunciata sulla questione di legittimita' costituzionale della confisca dei ciclomotori, anche in ipotesi di violazioni meno gravi del codice della strada (confisca introdotta con decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, successivamente convertito). Le numerose polemiche e la patente iniquita' dell'applicazione generalizzata di questa sanzione accessoria, cosi' come da noi piu' volte denunciato, si erano tradotte in ordinanze di rimessione alla Consulta da parte di due giudici di Pace, quello di Torre Annunziata e quello di Napoli. Il tutto prima che la normativa in questione venisse modificata, lo scorso 29 novembre. Entrambi i Giudici sostenevano:
- la sproporzionalita' del provvedimento di confisca del ciclomotore rispetto al trattamento sanzionatorio per le quattro ruote (ad esempio in caso di mancato allaccio della cintura di sicurezza, non avviene certo la confisca dell'auto!);
- la sproporzionalita' fra sanzione pecuniaria principale e quella della confisca che dovrebbe costituire sanzione "meramente accessoria" ma di fatto si traduce in penalita' piu' pesante che in mero pagamento di somma di denaro;
- l'iniquita' e l'illegittimita' del provvedimento laddove il ciclomotore appartenesse ad un soggetto terzo rispetto alla violazione che origina la sanzione.
La Corte Costituzionale, vista la modifica legislativa intervenuta nelle more del giudizio (29 novembre scorso), con cui si e' sostituito alla precedente confisca il fermo amministrativo, ha rinviato gli atti ai Giudici di Pace di Torre Annunziata e di Napoli
"per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni dagli stessi sollevate".
Cosa significa?
Forse che non si puo' sperare piu' in una pronuncia di incostituzionalita' delle vecchie confische, perche' ormai la legge non le prevede piu'?
O forse che i Giudici di Pace potranno applicare retroattivamente le nuove norme piu' favorevoli, anche nei casi in cui la confisca sia avvenuta precedentemente al 29 novembre scorso?
No, crediamo che la Consulta non abbia inteso ne' l'una ne' l'altra soluzione.
La Corte, secondo un proprio orientamento costante, ha chiesto ai giudici di ripresentare le deduzioni che hanno gia' proposto rielaborandole e rivagliandole alla luce dello ius superveniens (diritto sopravvenuto), e verificare se la questione sollevata sia tutt'oggi rilevante per il giudizio in corso.
In poche parole: "Giudici, riguardatevi tutta la normativa, vecchia e nuova, per stabilire con certezza se, dopo la modifica legislativa, vi sia ancora bisogno che io, Corte Costituzionale, mi pronunci per definire -dichiarando la legittimita' o l'illegittimita' della confisca in questione- i casi che state trattando." Tutto qui, nulla di piu'. Solo un rinvio affinche' la procedura instaurata prima della riforma, sia ri-aggiornata, anche solo formalmente, alla legislazione attuale.
E ora.?
A questo punto l'intera questione e' nuovamente in mano ai Giudici di Pace campani e a tutti quelli che hanno similmente sollevato la questione di legittimita' costituzionale. Spetta loro riformulare la questione al piu' presto
chiarendo:
- che la nuova normativa non ha disposto per il passato, ma solo per il futuro come invece avevamo auspicato con la nostra proposta di legge (1);
- che in materia di sanzioni amministrative non
vige il principio della retroattivita' delle disposizioni piu' favorevoli al reo come nel sistema penale (art. 1 legge 689 del 1981 che detta i principi generali sulle sanzioni amministrative);
- che pertanto e' necessario rispondere con una declaratoria di incostituzionalita' delle disposizioni passate in materia di confisca dei ciclomotori, in quanto norme che ancora regolano i casi di provvedimenti precedenti al 29 novembre scorso;
- che a tale pronuncia di incostituzionalita' debba seguire la
restituzione ai legittimi proprietari del mezzo confiscato.
.cosa aspettarsi e cosa fare?
Per i casi di violazione del codice della strada contestate prima del 29 novembre 2006, si possono distinguere tre casi:
1. Il caso in cui detta
confisca sia gia' stata impugnata o si sia ancora nei termini per farlo, si consiglia di insistere nel chiedere al Giudice adito che sollevi questione di legittimita' costituzionale, con le precisazioni e alla luce della pronuncia ora descritta della Corte Costituzionale (2)
2. Il caso in cui
non sia piu' impugnabile il provvedimento di confisca, poiche' sono gia' trascorsi i termini per poter ricorrere, occorrera' attendere la nuova pronuncia della Corte Costituzionale se sara', come speriamo, nuovamente investita del giudizio di costituzionalita' in questione.
3. Per coloro che, invece, abbiano subito un sequestro o fermo amministrativo precedentemente al 29 novembre 2006, ma
non hanno ancora ricevuto il provvedimento di confisca, si consiglia di chiedere il dissequestro alle autorita' accertanti la violazione e la restituzione del libretto di circolazione, non appena decorsi i tempi di cui alle nuove sanzioni (dai 60 ai 90 giorni). Seppur la sanzione accessoria segue per sua natura meccanicamente la sanzione principale ormai definitiva, tuttavia a questo punto la confisca potrebbe ritenersi illegittima e non piu' comminabile se non si e' provveduto prima che la norma fosse modificata. Questo secondo una interpretazione corretta dei principi generali che regolano le sanzioni amministrative (art. 1, secondo comma, della legge 689 del 1981): "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati." Eventualmente, formulare la richiesta con una lettera raccomandata di messa in mora (3)
(1)
clicca qui
(2)
clicca qui
(3)
clicca qui