testata ADUC
Multiproprieta'. Nulli entrambi i contratti di acquisto dei certificati e di finanziamento
Scarica e stampa il PDF
Osservatorio legale di Claudia Moretti
16 settembre 2009 18:26
 
Ancora una pronuncia favorevole in materia di acquisto dei certificati di associazione ai circuiti e Club vacanza, in buona sostanza per chi si trova una multiproprieta' e magari anche il finanziamento con cui l'ha comprata. Il tribunale di Bergamo (sez. distaccata di Treviglio), con sentenza n. 154/09 ha dichiarato nulli entrambi i contratti sottoscritti dai coniugi X, sia con Anthea s.r.l. che con la societa' finanziaria Finemiro S.p.a., oggi Neos Finance S.p.a.
La vicenda dei sig.ri X, difesi da chi scrive e dall'avv. Corrado Scamuzzi, rappresenta il caso tipico con cui varie societa' a responsabilita' limitata, generalmente con sede nel Padovano, si sono alternate (sono le medesime persone?) per anni nella vendita di certificati associativi mediante raggiro sul diritto di recesso. In poche parole, dopo aver accaparrato un primo incontro con una telefonata del tenore: “hai vinto un viaggio, vieni nel Hotel Tal dei Tali ecc..”, gli operatori dell'Anthea, piuttosto che della Pegaso ecc..., si conquistano un successivo appuntamento che in realta' e' un vero e proprio contratto preliminare di acquisto di multiproprieta'. Una volta a casa, i malcapitati si rendono conto dell'accaduto e l'indomani, all'appuntamento fissato, chiedono di poter recedere. Ebbene, l'operatore riferisce, contrariamente a quanto predisposto nella normativa in questione, che recedere costa molto caro, dai 3000 ai 4000 euro! Insomma, in altre parole, li convince a firmare un ulteriore contratto (il definitivo) e, in piu' delle volte, un finanziamento collegato.
Il Tribunale di Bergamo, ha accolto tutte le richieste degli attori, sentenziando molto apertamente in favore dei sig.ri X ed ha ritenuto nullo sia il contratto di acquisto di multiproprieta' che quello relativo al finanziamento collegato.
Eccone alcuni estratti fra i piu' significativi:
Nel merito, occorre in primo luogo evidenziare la palese fondatezza di tutte le domande spiegate nei confronti della Anthea. I contratti stipulati appaiono, ad avviso del Giudicante, totalmente nulli ex artt. 1418 e 1346 c.c., attesa la comprovata inesistenza dell'oggetto dei medesimi...[...] La Anthea e' societa' assolutamente irreperibile...[..] non ha attualmente a quanto pare nemmeno una sede (ma neppure gli addetti essendosi volatilizzato anche il sedicente “Pecorai”...)....[..] D'altronde, il contegno stesso di Anthea e' atto a corroborare la fondatezza delle argomentazioni attoree: si pensi che la societa' stessa non si e' mai presentata in giudizio ....dimostrando cosi' di non possedere argomenti atti a contrastare le pretese attoree.”
Si tratta di statuizioni importanti ma, a nostro avviso, ancora piu' importanti sono quelle rivolte alla Finemiro, oggi Neos Finance, ossia alla societa' che ha finanziato l'intera operazione (spesso, infatti, e' impossibile recuperare i propri denari dalle societa' fantasma in questione, che come Anthea si dileguano ormai da tempo).
Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, che ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il contratto stipulato inter partes e' nullo ai sensi del dettato normativo dell'art. 124 comma 3, T.U.L.B, non rispettando assolutamente il requisito della descrizione analitica dei beni e o dei servizi il cui acquisto viene finanziato. In particolare, manca l'indicazione del periodo di tempo durante il quale la multiproprieta' e' utilizzabile sia il luogo di ubicazione della stessa. Sotto quest'ultimo profilo, appare del tutto insufficiente la generica indicazione “Vistas Castillo Beach”, non accompagnata da alcun altro elemento distintivo e/o identificativo”.
La sentenza si somma ad altre recentemente emesse da altri Tribunali di primo grado. Per un ulteriore approfondimento: qui e qui
 
 
OSSERVATORIO LEGALE IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS