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La nuova direttiva Ce sul credito al consumo
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
1 ottobre 2008 0:00
 
Lo scorso 23 aprile 2008 e' stata approvata la nuova direttiva CE in materia di credito al consumo (2008/48/Ce) che andra' a sostituire la precedente (87/102/Cee), che era stata recepita in Italia prima con il T.u. in materia bancaria e creditizia del 1993, successivamente assorbita nel Codice del Consumo del 2005. Gli Stati membri dovranno adeguarsi entro due anni dall'emanazione e, nel nostro caso, procedere con la riforma di quest'ultimo Codice.
La filosofia del legislatore europeo e' di adeguare il piu' possibile la teoria (o meglio la normativa) alla pratica del consumatore (la vita reale) che si appresta a prendere un finanziamento per l'acquisto di un bene o di un servizio.
Le principali novita' introdotte riguardano il momento precontrattuale, quello nel quale il consumatore deve formarsi un'idea precisa e chiara delle condizioni contrattuali del finanziamento, e soprattutto scegliere l'operazione che meglio si adatta agli obbiettivi. Le banche e gli istituti finanziari dovranno fornire al cliente molte piu' informazioni del passato. L'art. 4 impone che le informazioni pubblicitarie siano rese "in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio". Se il contratto poi e' legato ad un'offerta, il finanziatore dovra' spiegare esattamente i termini della stessa e l'alternativa che si porrebbe senza quest'ultima. Gli Stati membri dovranno provvedere affinche' i creditori "forniscano al consumatore i chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria". Infine, come gia' e' accaduto con la riforma della materia dell'intermediazione finanziaria, anche qui e' previsto che il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
Insomma, in altre parole, non solo il finanziatore dovra' dare informazioni, ma riceverle, per effettuare una operazione che tenga conto delle esigenze e dei profili personali della parte piu' debole. Non si potranno piu' difendere, banche e societa' finanziarie, per il solo fatto che il consumatore firmatario fosse "edotto delle condizioni contrattuali", ma dovranno a loro volta effettuare una valutazione nel merito dell'operazione conclusa.
Per uniformare la tipologia di informazioni adeguate al caso, si propone una modulistica standard europea allegata alla direttiva stessa.
Altre previsioni riguardano il diritto di recesso. L'art. 14 stabilisce che il consumatore avra' un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto stesso, senza che debba fornire alcuna giustificazione al proprio ripensamento.
La direttiva si occupa anche dell'estinzione anticipata e fissa dei limiti alle possibili penali. In primo luogo il consumatore potra' sempre procedere all'estinzione in qualsiasi momento, in secondo luogo le penali – commissioni, non potranno superare in totale l'1% della cifra restituita se il rimborso anticipato avviene piu' di un anno prima della scadenza naturale del contratto. Lo 0,50% se invece avviene a meno di un anno di distanza. Gli istituiti creditizi potranno superare questi limiti solo se dimostrano di aver subito costi maggiori.
Una modifica rilevante riguarda anche l'introduzione del meccanismo del collegamento negoziale fra il contratto di acquisto e il relativo finanziamento, per cui a fronte della risoluzione del primo e principale contratto, si annulla anche il secondo.
Il legislatore europeo, infine, ha voluto stabilire delle garanzie di rispetto della propria direttiva intervenendo anche sulla materia di diritto privato e processuale. Ha disposto, infatti, che i consumatori non vengano privati della tutela accordata con la normativa per il solo fatto di scegliere una legge di un Paese terzo nei contratti di finanziamento. Insomma, in altre parole, stabilisce l'imperativita' della direttiva, garantendone il rispetto e la portata sostanziale.
Infine, si fa presente la scelta effettuata dal legislatore europeo in merito alla cosiddetta "armonizzazione totale", ossia l'imposizione di una tutela minima e massima alla quale gli Stati membri, per ragioni di concorrenza con gli altri Stati europei, non possono derogare neppure in favore del consumatore. Cosi' facendo, e anche con l'aiuto di modulistiche pre-stampate uguali per tutti, si procede verso un "diritto europeo" nella materia del credito al consumo, che ha come obbiettivo l'uniformita' sostanziale dell'offerta sul mercato comunitario.
 
 
 
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