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Ricorsi al giudice di pace senza legale. Il nuovo rito
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
4 gennaio 2012 19:39
 
Gli articoli 6 e 7 del D.lgs n.150 del 2011, legge di riordino ed accorpamento dei riti civili, introducono un nuovo rito per le opposizioni ad ordinanza -ingiunzione, e per i ricorsi contro i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada.
Con il decreto, dunque, si supera la vecchia normativa di riferimento (artt. 22 e 23 della legge 689/81 in materia di sanzioni amministrative) e si formula un nuovo procedimento, anch'esso improntato ai principi di oralità, concentrazione, snellezza ed informalità.
Cosa cambia?
Nulla di sostanziale, ma vogliamo sottolineare alcuni punti tecnici di interesse per il ricorrente che decide di procedere senza l’ausilio di un avvocato, nelle varie tappe della procedura.

Il rinvio al rito del lavoro. Il ricorso
La normativa, in entrambi i casi, stabilisce che si applichi il rito del lavoro previsto dall'art. 2 della stessa legge, ossia il rito disegnato dal codice di procedura civile (C.p.c.) agli artt. 409 e seguenti, ad eccezione di alcuni articoli qui inapplicabili (quali quelli più specifici per le controversie di lavoro vere e proprie).
Poco male in apparenza, ma laddove dovessero sorgere dubbi interpretativi o lacune, l'interprete dovrà necessariamente fare riferimento a quel corpo normativo e non più alla lex specialis che fino ad oggi aveva regolato il processo di opposizione alle multe. Ciò significa che, chi farà il ricorso personalmente dovrà aver cura di verificare, ad esempio che vi siano riportati tutti gli elementi necessari e previsti nel c.p.c., se non vuol incorrere in cavilli odiosi e vizi di forma.
In tale prospettiva, allora, occorre far riferimento e rinvio a quanto contenuto in generale nel c.p.c. In materia di ricorsi, ed in particolare all'art. 125 c.p.c.:
Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.
[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente , oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.
[II]. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
[III]. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale .



La sospensione del provvedimento
Una novità è rappresentata dalla modifica della sospensione del provvedimento impugnato. Prima della novella, laddove ricorressero “gravi motivi” il giudice poteva, a richiesta di parte, sospendere fuori udienza l’esecutorietà dell’atto ingiuntivo o del verbale di accertamento della violazione. Oggi sembra che il legislatore miri a scoraggiare tali provvedimenti fuori udienza.
Questo il nuovo testo, previsto all’art. 5 del D.lgs 150 del 2011:
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza.
La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
Secondo tale dizione è più difficile ottenere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. In primo luogo, perché occorre motivare adeguatamente e documentare le “gravi ragioni” nell’atto introduttivo del giudizio e comunque attendere l’udienza che il giudice fisserà chissà quando. Ciò risulterà molto difficile soprattutto nei ricorsi avverso verbali di accertamento di violazione del cds, dove, tranne i casi di accessoria sospensione della patente, hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro piuttosto esigue. Sul punto, negli ultimi anni, si è visto affermarsi una parte della giurisprudenza che ritiene incompatibile la sospensione della efficacia del provvedimento opposto quando si ha a che fare con somme di denaro e non con altri beni o interessi della vita.
In secondo luogo, sarà ancor più raro ottenere detta sospensione fuori udienza, cioè prima ed in attesa della stessa. Non basterà, per ottenerla, le gravi e circostanziate ragioni di cui sopra, ma occorrerà il vero e proprio danno grave e irreparabile. Così statuendo, il legislatore ha fatto rinvio ad una corposa casistica giudiziale che ne limita la sussistenza ai casi di estrema gravità. Non pare davvero che ciò si attagli alle multe.

Il decreto di fissazione dell'udienza. I termini a ritroso

Anche qui la nuova normativa rinvia al c.p.c. per la definizione dell'ordinanza del giudice procedente. Una volta letto il ricorso, infatti, il giudice fisserà l'udienza di comparizione delle parti, concedendo termini all’amministrazione convenuta, fino a dieci giorni prima dell’udienza, per il deposito degli atti relativi all’accertamento e per la prova dell’avvenuta notifica della contestazione.
Poiché l’inadempimento di detta incombenza è causa di accoglimento dell’opposizione, è utile per il ricorrente conoscere cosa si intenda in giurisprudenza per “10 giorni prima dell’udienza”, affinché possa sollevare l’eventuale tardività del deposito (che comporta l’accoglimento del ricorso). In proposito si osservano i precetti dell’art. 155 c.p.c.:
“Computo dei termini.
[I]. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
[II]. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
[III]. I giorni festivi si computano nel termine.
[IV]. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
[V]. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
[VI]. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

A differenza dei cosiddetti termini a decorrenza successiva che se cadono su un giorno festivo (domenica ma anche sabato!) sono prorogati al giorno non festivo seguente, quelli cosiddetti a ritroso, se cadono in giorno festivo, retrocederanno al primo giorno non festivo utile. Con la conseguenza che, anziché 10 giorni prima dell’udienza possono diventare 11 o 12.

L’udienza. Si deve necessariamente presenziare?
Generalmente quando il ricorrente (o il suo rappresentante processuale o il suo legale) non si presenta, il giudice rigetta il ricorso. Ma quando appare chiaro e documentato che lo stesso merita accoglimento? Il nuovo rito, come il vecchio, prevede che il giudice accolga l’opposizione del ricorrente laddove non vi siano prove sufficienti della responsabilità, ma la formula utilizzata nella riforma, tuttavia, lascia ipotizzare un maggior spazio di vittoria per il ricorrente anche se non si presenta. Si legga il comma 9 lett. b) del D.lgs 150/2011:
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
Detto ciò, prudenza vuol che si difendano anche a voce le proprie ragioni (e che ci si opponga a quelle dell’avversario, successive al deposito del ricorso), tuttavia, si può invocare detta disposizione nei casi estremi. Si pensi a tutti coloro che hanno preso una multa a Torino e che, vivendo per esempio a Catania, non vi si siano mai recati. Naturalmente, per evitare di dover presenziare al Giudice di Pace di Torino dovranno documentare sin dal ricorso, la propria assenza dal luogo dell’accertamento (e anche quella del proprio mezzo) il giorno e l’ora della presunta infrazione.
 
 
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