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Il sentimento religioso e la liberta' di manifestazione del pensiero
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
1 dicembre 2006 0:00
 
Art. 403 codice penale
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2000 a 6000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro di culto.


Cosa e' che non quadra fra l'art. 403 del codice penale, fondamento della censura fatta ai danni del sito Aduc, e l'art. 21 della Costituzione che sancisce il diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione?
Chi o che cosa protegge la nostra Costituzione?
Protegge l'individuo o le fedi? I sentimenti e la dignita' di ogni singolo essere umano o le teorie religiose in se per se'?
Riteniamo che non si possa dare altra lettura all'articolo di riferimento, se non quella costituzionalmente orientata: ossia che, oggetto del bene tutelato dalla norma penale non e', come pure la dizione lascia pensare, la fede o la confessione religiosa, ma la persona (fisica o giuridica) che ha il diritto di non esser offesa in quanto appartenente ad essa, la persona determinata o determinabile.

Ragioni logiche, sistematiche e di raccordo con la Costituzione ci inducono a sostenere questa tesi:
a) Se cosi' non fosse non si capisce perche' la norma esplicitamente punisce non l'offesa alla confessione tout court ma solo e in quanto commessa "mediante il vilipendio di chi la professa". E' chiaro che l'intento del legislatore e' quello di non lasciare l'offesa alla religione disancorata/distinta al rispetto della persona in quanto tale, ma di punirla solo laddove accompagnata all'offesa e al vilipendio di quest'ultima;
b) Se cosi' non fosse si violerebbe il precetto costituzionale che vuole libera la manifestazione pubblica del pensiero e che, a fronte di un diritto fondamentale e soggettivo (della persona) sancito espressamente all'art. 21, contrappone un bene generico, quale la fede religiosa, teorico, astratto, fumoso, degno di dibattito -e, chissa', di superamento- e soprattutto non riconducibile ad un soggetto specifico che ne porta gli oneri e gli onori.
c) cio' e' confermato dalla circostanza che il bene "fede religiosa" come fatto privato e' tutelato dalla Costituzione come liberamente professabile (in positivo), ma non come bene in se' per se' da difendere dalle critiche o dai dissensi o -peggio ancora- dal dibattito anche aspro (in negativo)!
d) cio' del resto non puo' non essere, dal momento che la nostra Costituzione, di impianto laico e personalistico non protegge astrazioni, tesi, teorie, religioni di per se' ma solo i soggetti, persone fisiche e giuridiche determinate, individui, unici soggetti di diritti e di doveri. L'art. 2 Cost. parla di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia (sempre come singolo) NELLE (non DELLE) formazioni sociali in cui svolge la sua personalita'.
e) Tale lettura del resto e' stata avvallata dalla giurisprudenza, a nostro avviso piu' illuminata ("...il reato in questione ...(sussiste) solo se l'offesa sia rivolta a fedeli ben individuati e non anche quando, come nel caso di specie, concerna la loro indistinta generalita'. Tribunale di Venezia 10 marzo 1992".

Insomma, per fare un esempio che esuli da questioni propriamente religiose, si' da non temere nuova censura, non basta dire:
- "schifoso ambientalista" offendendo direttamente la formazione sociale di chi tutela i diritti diffusi relativi all'ambiente,
non basta neppure dire:
- "maledetti ambientalisti" offendendo genericamente e indistintamente una classe di persone non identificabili,
ma sarebbe necessario invece offendere e vilipendere:
- tizio o caio in quanto e perche' professanti l'ambientalismo
- l'associazione "amici per l'ambiente" sita in ......... con rappresentante legale tizio.... in quanto professante l'ambientalismo.

Se cosi' non fosse, oltre al contrasto gia' rilevato rispetto all'art. 21della Costituzione, si verterebbe in una patente violazione del principio di offensivita' del precetto penale, secondo cui solo in presenza di danni a terzi lo Stato interviene in loro -esclusiva- protezione, limitando, proibendo ecc...
Ma se cosi' e', come crediamo che sia e che non possa non essere, cosa distingue allora l'offesa al singolo individuo cristiano, musulmano o buddista che ricade nell'art. 403 del c.p. rispetto ad una generica offesa e dall'ingiuria, anch'essa punita dal codice penale?
La risposta e' che non e' sufficiente l'offesa generica al singolo professante la religione, ma occorre che lo si offenda proprio perche' e in quanto e' religioso, e proprio in virtu' dei valori, tesi e teorie principi, dogmi ecc...
Secondo la giurisprudenza, infatti: "...offesa alla religione puo' ...aversi solo ove siano spregiativamente chiamati in causa i valori etico-spirituali e le credenze fondamentali della religione medesima, nel loro complesso o in parti essenziali e qualificanti." (Corte d'Appello di Firenze, 18 ottobre 1993).
Insomma, un'offesa... speciale, rispetto all'offesa... generale.

Cosa mai spinge il legislatore ad aggiungere ulteriore tutela penale (e corrispondente soppressione della liberta' di pensiero e parola, di critica e di stampa) al rispetto della persona, della sua dignita' individuale e sociale, gia' pienamente coperta e garantita dalla norma penale che sanziona genericamente l'ingiuria e la diffamazione, e le ricomprende tutte?
Perche' mai non difendere il sentimento religioso, e non anche quello femminista? O quello Laziale o Iuventino? O quello di centro destra o quello di centro sinistra? O quello dei malati piuttosto che dei sani? O quello dei brutti nei confronti di chi offende il loro aspetto fisico? E cosi' via e cosi' via...
E chi sa dire con esattezza cosa sia "religione" oggi?
Evidentemente cio' che si chiama "Stato laico" e' ancora un miraggio.
 
 
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