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Coronavirus, sospensione notifiche e scadenze fiscali per chi risiede nei comuni della zona rossa
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Tributi di Rita Sabelli
27 febbraio 2020 12:02
 
Sospensione dei versamenti ed adempimenti tributari per i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 Febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio del coronavirus (Covid-19), ovvero:
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo'.

La sospensione riguarda le scadenze tra il 21/2/2020 e il 31/3/2020 ed include gli obblighi derivanti da cartelle esattoriali o da avvisi di accertamento esecutivi, quindi anche il pagamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
La sospensione riguarda inoltre le ritenute sui redditi di lavoro dipendente a carico dei sostituti di imposta (datori di lavoro) con sede legale o operativa nei suddetti comuni.

Tutto ciò che viene sospeso deve poi essere pagato -in un’unica soluzione- entro il mese successivo al termine della sospensione, quindi entro il 30/4/2020. Non sono previsti rimborsi per chi avesse già provveduto ai pagamenti.

Quando sopra per effetto del DM Min.finanze del 24/2/2020 pubblicato sulla GU di ieri 26/2/2020, immediatamente esecutivo per quanto disposto dall’Agenzia delle entrate con un comunicato di ieri.
L’Agenzia ha chiarito che sono sospese anche le notifiche di cartelle, atti di recupero a lei affidati, invii di comunicazioni di irregolarità, etc.
 
 
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