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Rateizzazione cartelle esattoriali: le novita' da oggi
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Tributi di Rita Sabelli
22 ottobre 2015 10:12
 
 Chi sta fruendo di un pagamento rateizzato di una cartella esattoriale sa bene quanto sia importante pagare puntualmente le rate, perché in caso contrario la legge prevede che il beneficio decada automaticamente con la conseguenza che TUTTO il debito residuo va pagato subito per intero pena il subire azioni di riscossione coattiva (fermo amministrativo dell'auto, pignoramenti, ipoteche, etc.). La decadenza scattava (fino a ieri) con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e per il debitore decaduto era impossibile ottenere una nuova rateazione.

Da oggi le cose cambiano. Da una parte una restrizione, perché la decadenza scatta con il mancato pagamento di CINQUE rate, anche non consecutive, dall'altra un “ammorbidimento” perché ai soggetti “decaduti” viene concessa la possibilità di ottenere una nuova rateazione a patto di aver pagato tutte le rate insolute al momento della richiesta, per un numero massimo di rate pari a quelle non ancora scadute.

Queste alcune delle novità di uno dei decreti legislativi di attuazione della legge delega in ambito fiscale emanati dal Governo Renzi (1) che entrano in vigore per rateizzazioni concesse a partire da OGGI, 22 ottobre 2015.

Novità anche per chi è già decaduto. Il decreto infatti apre una porta anche a chi avesse subito la decadenza negli ultimi due anni, più precisamente a partire dal 22/10/2013. Questi soggetti potranno ottenere una nuova dilazione delle rate non pagate presentando domanda all'agente della riscossione entro il 22/11/2015. Per queste nuove dilazioni però la decadenza scatta in caso di mancato pagamento di DUE rate, anche non consecutive, con possibilità di ottenere di nuovo il beneficio solo pagando le rate insolute.

Altre novità che scattano sulle rateizzazioni concesse da oggi sono:
- il pagamento delle rate può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente bancario (o postale) indicato dal debitore;
- dopo la presentazione della domanda di rateizzazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; è confermato inoltre che l'ottenimento della rateizzazione, perfezionato dal pagamento della prima rata, determina l'interruzione di eventuali azioni già avviate salvi alcuni casi particolari;

Per tutte le rateizzazioni -nuove o già attive- scatta anche la possibilità per il debitore di smettere di pagare le rate nel caso di ottenimento di un provvedimento di sospensione della riscossione, sia giudiziale (per sentenza) che amministrativo (a seguito di riesame), con ottenimento di una nuova rateizzazione allo scadere della sospensione.

Si ricorda che per debiti fino a 50.000 euro la rateizzazione è ottenibile semplicemente presentando domanda, anche ONLINE (Qui il sito di Equitalia), domanda che può essere inoltrata in qualsiasi momento, anche se fossero già iniziate azioni esecutive tipo fermo amministrativo o pignoramento, procedure che nel caso di ottenimento del beneficio si sospendono.

Per informazioni ed approfondimenti si veda la nostra scheda pratica  LA CARTELLA ESATTORIALE.

(1) D.lgs. 159/2015 artt.10 e 15

 
 
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