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L'adozione di un maggiorenne
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Articolo di Claudia Moretti
31 luglio 2008 0:00
 
Originariamente l'istituto (Art. 291–314 del Codice Civile) nasceva per assicurare la discendenza a chi non l'avesse (rendendo, cosi', possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome): l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione, in altri termini, e' quello "dell'adottante, che, privo di discendenza, intende trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui e' legato da rapporti di affetto"; nella prassi, e' servito anche ad assicurare -per esempio- assistenza a persone anziane ed a soggetti maggiorenni portatori di handicap. L'adozione di persone maggiorenni era permessa, a norma del primo comma dell'art. 291 c.c.," alle sole persone che non avessero discendenti legittimi o legittimati, che avessero compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che essi intendono adottare". La condizione della mancanza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, e' stata poi rimossa dalla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 291 c.c. -per contrasto con l'art. 3 Cost.- nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi, maggiorenni e consenzienti. La Consulta, infatti, ha rilevato che mentre l'esistenza del coniuge non ostava -a norma dell'art. 297, primo comma, c.c.- all'adozione (sempre che il coniuge stesso avesse prestato il suo consenso), la circostanza, invece, che vi fossero figli legittimi o legittimati -benche' maggiorenni e consenzienti- impediva che si potesse procedere all'adozione medesima. Nel 2003, la Corte Costituzionale e' poi ulteriormente intervenuta per estendere gli effetti della precedente sua pronuncia anche in presenza di figli naturali, equiparandoli cosi' anche a quelli legittimi e legittimati.
Si tratta di un istituto civilistico assai diverso dall'adozione di minorenne, con altre finalita' e con altri diritti/doveri nascenti in capo ai soggetti coinvolti, con altre procedure e presupposti.
 
Effetti dell'adozione
Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo. Il primo segno tangibile dell'adozione e' l'assunzione del cognome. L'adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l'adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che e' assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio, entra quindi nell'asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime, L'adottando assume anche il diritto agli alimenti. L'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.
Requisiti e procedure
Puo' adottare un maggiorenne chi abbia compiuto 35 anni e che superi di almeno diciottanni l'eta' della persona che si intende adottare, non esistono invece limiti di eta' massima ne' per l'adottato ne' per l'adottante  e possono adottare sia le coppie sposate che un'unica persona. Per adottare un maggiorenne e' necessario di regola non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti siano maggiorenni e consenzienti all'adozione. La Corte di Cassazione, I sezione, sentenza n. 2426/2006 ha pero' stabilito che la presenza di figli minorenni dell'adottante non sia di assoluto impedimento all'adozione, ma richieda una valutazione caso per caso della convenienza nell'interesse dell'adottando.
Nel caso in cui si desideri adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni ma interdetti o non in grado di prendere una decisione del genere, e' il tribunale a decidere se concedere o no il consenso all'adozione nell'interesse del figlio legittimo o legittimato.
Per l'adozione ordinaria occorre il consenso di:
- adottante ed adottando e loro eventuali coniugi;
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell'adottante;
- dei genitori dell'adottando.
In caso di adozione di piu' di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.
Si richiede, a corredo dell'istanza, da presentarsi al Presidente del Tribunale, nelle forme della volontaria giurisdizione:
- Copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando, da richiedere al comune di nascita;
- estratto dell'atto di nascita dell'adottante;
- certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell'adottante e dell'adottando;
- certificato di morte dei genitori dell'adottando (se deceduti) (se viventi presenteranno il loro assenso nelle forme dell'art. 311 c.c.);
- certificato di stato di famiglia dell'adottante in bollo;
- certificato di residenza adottante e adottando in bollo.

Il decreto di adozione ordinaria e' soggetto a registrazione cura delle parti interessate. La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.
Poiche' la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata.
Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel Paese di origine della persona da adottare.

 
Effetti dell'adozione sul titolo di soggiorno
Il cittadino straniero, in seguito alla sentenza di adozione, potra' ottenere un visto per l'ingresso in Italia e una volta qui potra' richiedere un permesso di soggiorno per adozione.
Quanto al diritto alla cittadinanza italiana, questo si matura dopo 5 anni di residenza regolare nel nostro Paese. Ovviamente l'acquisto non e' automatico, occorre fare un apposita richiesta al Ministero dell'Interno.
 
 
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