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Deleghe condominiali
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Lettera 
2 marzo 2011 0:00
 
Buongiorno, avrei da porre due quesiti:
1) in caso di coniugi comproprietari al 50% dell'appartamento ed in comunione di beni se soltanto uno dei due coniugi si presenta in assemblea deve essere delegato dall'altro coniuge? Possono intervenire entrambi all'assemblea (votando logicamente per 1 testa)?
2) nel regolamento condominiale c'è scritto che si possono portare max 3 deleghe a "persona". Un condomino ha sollevato un problema in merito ed ha fatto verbalizzare che le deleghe devono essere max 3 per unità immobiliare/proprietario. E' corretto?
Ringrazio per la Vs cortesia e porgo cordiali saluti
Alessia, da Milano

Risposta:
quanto al primo quesito. La norma che regola la partecipazione all'assemblea in questi casi recita: Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente (art. 67 secondo comma disp. att. c.c.). A volerla interpretare restrittivamente, quindi, dovrebbe essere tollerata la presenza di una sola persona. Nella prassi è usuale che partecipino entrambi i coniugi con possibilità d'esprimere un solo voto.
Per delega a persona d'intende proprio delega per unità immobiliare.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
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