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Pensione di reversibilità
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Lettera 
12 gennaio 2012 0:00
 
Buongiorno, ho un problema.
I miei genitori sono separati consensualmente da ormai molti anni. Mia madre ha rinunciato al mantenimento. Oggi mio padre vuole chiedere il divorzio perché intende risposarsi. Volevo sapere:
1- in caso di morte (di mio padre) la pensione di reversibilità a chi spetta?
Mia madre con il divorzio può chiedere l'assegno divorzile, pur avendo rinunciato con la separazione al mantenimento?
2- io sono nuda proprietaria di una casa in cui mio padre (usufruttuario)abita con la nuova compagna (futura moglie) e i suoi figli minori.
Vorrei capire se può usucapire l'immobile, abitandoci per parecchio tempo... E se, in caso di decesso di mio padre, posso liberamente entrare in possesso del bene in cui abita con la nuova futura moglie. Grazie mille
Maria, da Marigliano (NA)

Risposta:
rispondiamo con ordine alle sue domande:
1- la pensione di reversibilità spetta, in base alla legge sul divorzio (l. 898/1970) sia al coniuge superstite sia all’ex coniuge in concorso tra loro, in proporzione alla durata dei rispettivi rapporti. Spetta tuttavia all'ex coniuge soltanto se questi già riceveva l'assegno di mantenimento.
A tal proposito, il fatto di aver rinunciato all'assegno in sede di separazione, non impedisce a sua madre di chiederlo in occasione della procedura di divorzio.
2- Escludiamo che suo padre possa usucapire il diritto di abitazione sulla casa, poiché dovrebbe dimostrare di averci vissuto per 20 anni continuativi DOPO averle comunicato l'intenzione di non restituirle la stessa. Per tutelarsi, tuttavia, può chiedere a lui e alla futura coniuge di sottoscrivere una dichiarazione in cui riconoscono i suoi diritti sull'abitazione. Legga la nostra scheda pratica sull'usucapione: http://sosonline.aduc.it/scheda/usucapione_15926.php
 
 
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