Nel mio condominio,che data circa 40 anni,l'acqua piovana di un terrazzo,al quinto piano,di proprietà esclusiva (sotto cui insistono vari appartamenti)viene smaltita attraverso dei semplici fori di scolo e arriva,a volte,con forti getti su alcuni terrazzi di proprietà esclusiva del primo piano,schizzando e creando molti disagi.L'assemblea,per evitare questi disagi,ha deliberato di canalizzare l'acqua piovana del terrazzo del quinto piano,attraverso due pluviali che la smaltiscono al suolo,per una spesa di € 2000.Nella delibera non si è però precisato il criterio di riparto della somma:si riparte secondo l'art.1126 c.c.o si riparte in altro modo?
Enrico, da Altamura (BA)
Risposta:per quanto ci dice la ripartizione deve avvenire ai sensi dell'art. 1123 c.c. riguardano canali di scolo e non specificamente il lastrico solare.
----------------
Ha risposto Alessandro Gallucci:
http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php