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Quando il locatore si pente
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Lettera 
31 gennaio 2012 0:00
 
Strano ma vero. Dopo mesi di ricerche, in data 01/11/2011 tramite agenzia immobiliare trovo casa in un palazzo di nuovissima costruzione e stipulo contratto di affitto 4+4. Il contratto, seppur in ritardo, viene comunque registrato agli inizi di gennaio 2012. Fino ad oggi tra agenzia immobiliare, attivazioni servizi, cauzione (due mensilità), trasloco, le mensilità di novembre, dicembre e gennaio ed altro ho speso circa 5.600 euro.
La settimana scorsa mi chiama il proprietario (che tra l'altro possiede altri appartamenti in questo palazzo, alcuni dei quali affittati ed altri chiusi) chiedendomi di valutare l'ipotesi di annullare il contratto di affitto appena stipulato e lasciargli libero l'appartamento a fronte di una offerta di euro 5.000 che mi verserebbe in contanti e motivando la richiesta con il fatto che gli sono sopraggiunte difficoltà economiche e nello stesso tempo che ha trovato un acquirente che acquisterebbe subito l'appartamento da me occupato (costui probabilmente aveva visionato l'appartamento qualche tempo prima del mio arrivo). Gli ho risposto che avrei fatto alcuni conti e che entro una, al massimo due settimane gli avrei comunicato la decisione.
Chiedere una rescissione del contratto da parte del locatore dopo soli 2 mesi dalla stipula è illegittimo e quindi, visto quello che prevede la legge, mi sono fatto l'idea, nel caso accettassi di lasciare l'appartamento, di chiedere al proprietario 36 mensilità a titolo di risarcimento per un importo di euro 17.280. Poi, però, ho pensato di chiedere lumi al mio avvocato il quale, pur ritenendo giusta la mia richiesta (tuttavia bisogna considerare se il locatore accetta di pagare, visto che ha offerto appena 5.000 euro) mi ha consigliato di chiedere al proprietario a titolo di risarcimento il doppio delle somme da me spese fino ad oggi (5.600x2 = 11.200 euro) e se accetta lasciare l'appartamento entro 60 giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Voi come la pensate in merito alla questione? Cordiali saluti.
Francesco

Risposta:
pensiamo che stia esclusivamente a lei valutare quanto è disposto ad accettare per lasciare libero l'appartamento, ricordando che se non ciò non è nel suo interesse, ha ogni diritto di restarvi fino alla scadenza del contratto firmato.
Il locatore potrà normalmente disdire il contratto soltanto alla scadenza degli 8 anni, o alla scadenza dei primi 4 nei seguenti casi:
- il locatore intenda destinare l'immobile agli usi: abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti entro il secondo grado;
- un locatore persona giuridica -che persegua fini sociali, pubblici, culturali, assistenziali, di culto- voglia utilizzare l'immobile per le finalita' in questione, offrendo al conduttore un'idonea alternativa abitativa;
- il conduttore abbia, nello stesso comune, un idoneo alloggio libero;
- l'immobile sia posto in un edificio gravemente danneggiato, che debba essere ricostruito o stabilizzato e la permanenza del conduttore sia d'ostacolo ai lavori; autorizzazioni e concessioni decorrono dall'effettiva disponibilita';
- lo stesso immobile sia in condizioni tali da necessitare interventi di integrale ristrutturazione oppure se l'immobile debba essere demolito o trasformato; le autorizzazioni e le concessioni decorrono ancora dall'effettiva disponibilita' dell'immobile,
- il proprietario intenda effettuare sopra-elevazioni in un appartamento posto all'ultimo piano, e la presenza dell'inquilino sia d'ostacolo; le autorizzazioni e le concessioni decorrono dall'effettiva disponibilita';
(in questi ultimi due casi, se il proprietario dopo i lavori concede nuovamente l'immobile in affitto, il precedente affittuario ha diritto di prelazione coma da art.40 della legge 392/78)
- il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto;
- il locatore intenda vendere a terzi l'immobile e non abbia altri immobili ad uso abitativo -oltre, eventualmente, alla propria abitazione
(in quest'ultimo caso all'affittuario/conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare nei modi previsti dalla legge, art.38/39 legge 392/78).
Legga qui la nostra scheda sui contratti di affitto: http://sosonline.aduc.it/scheda/contratti+affitto+guida_15107.php
 
 
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