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TARSU, accertamento per omessa denuncia
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Lettera 
22 dicembre 2010 0:00
 
Salve, ho letto sul vostro sito relativamente a NUOVE REGOLE DI RISCOSSIONE ICI, TARSU, TOSAP,Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni. NOTIFICA E CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO che l'avviso deve contenere, tra l'altro: "le modalita', il termine e l'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonche' il termine -di 60 giorni- entro cui effettuare il relativo pagamento".
Mi è arrivata, l'11-12-2010, una comunicazione di accertamento AMA per omessa dichiarazione della tariffa rifiuti TA.RI.
1) La sanzione è ridotta del 75% se si paga entro 60 giorni. Ma il primo bollettino scade il 31 dicembre e se non pagato entro tale data, si decade dal beneficio della riduzione. E' corretto? Possibile che chiedano un pagamento, e piuttosto cospicuo entro 20 giorni dall'arrivo della lettera? I 60 giorni non valgono per tutti?
2) Non dovrebbero allegare il regolamento Tariffa cui si fa riferimento
visto che deliberato nel luglio 2010 e non noto al contribuente?
3) Hanno sbagliato i mq assoggettabili alla tariffa. Se invio il modulo di rettifica, si interrompe il trascorrere dei 60 giorni fino al ricalcolo?
4) Vi risulta che in base all'art. 70 del D. Lgs. n. 507/2003, è da escludere che la sanzione amministrativa per omessa denuncia si possa applicare per ogni anno successivo a quello iniziale in cui la medesima doveva, invece, essere presentata visto che la legge non indica nessun obbligo ripetitivo a carico del cittadino (secondo la Commissione tributaria di Bari).
Scusandomi per la lunghezza di questa mia e ringraziandovi sin d'ora per l'aiuto, Un cordiale saluto.
Antonietta, da Roma

Risposta:
rispondiamo per punti facendo presente che le regole a cui rifarsi per quanto riguarda le tasse sui rifiuti sono quelle stabilite dal comune con proprio regolamento. La legge cita solo dei principi e regole sulla riscossione.
1) secondo la legge (art.76 legge 507/93) pagando entro i 60 giorni utili si puo' beneficiare della riduzione ad un quarto della sanzione (il 25%). Controlli l'avviso di accertamento, e soprattutto la data di notifica (dalla quale decorre il termine). Eventualmente si informi meglio presso il Comune.
2) l'obbligo di allegare le tariffe non ci risulta, ma per verificare deve consultare il regolamento comunale.
3) crediamo di si ma deve anche in questo caso riferirsi al regolamento comunale.
4) la sanzione e' calcolata sull'imposta dovuta, quindi dipende quale imposta le viene contestata come non pagata. Non conosciamo la sentenza da lei citata quindi non sappiamo dirle molto altro. Semmai ce ne riporti i termini e i riferimenti alle norme (presumiamo l'art.76 della legge 507/93).
 
 
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