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Irpef ed Iva: cartella Equitalia valida anche se non preceduta da avviso bonario
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Tributi di Claudia Moretti
26 luglio 2012 19:37
 
Con la sentenza n. 8127 del 23 maggio 2012, la Corte di Cassazione ha chiarito la natura e la funzione dell’avviso bonario che precede la cartella esattoriale in materia di riscossione delle imposte dirette Irpef, Iva ed Irap.
La Corte si è trovata a decidere in merito ad un contenzioso tributario che aveva visto un contribuente appellarsi allo Statuto del contribuente e alle norme in materia di imposte dirette per aver ricevuto una cartella di pagamento da parte di Equitalia, emessa per omissione di versamento di importi dichiarati, senza aver ricevuto alcun avviso bonario in merito all’iscrizione a ruolo in corso.
Le norme esaminate dai giudici di legittimità in sentenza sono due:
1. quella contenuta nello Statuto del contribuente, L.212/2000, contenuta nell’art. 6 comma quinto che così recita: “5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. […].”
2. quella inserita all’art. 36-bis comma 3 del d.p.r. n. 600/73 in materia di tributi diretti (e 54 bis, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 in materia di IVA): “3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.”
Secondo il cittadino ricorrente, a norma degli articoli richiamati, è dovere dell’amministrazione finanziaria procedere ad avvertire del proprio credito il contribuente, che deve poter conoscere a pieno la propria posizione debitoria, secondo una logica di collaborazione e semplificazione dei rapporti con l’amministrazione, prima che sia emessa la cartella di pagamento.
La Corte, invece, confermando una linea già in precedenza tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, afferma che si ha violazione del primo precetto (art. 6 su citato), solo nei casi di incertezza relativa ai conteggi e alle dichiarazioni effettuate, che emerga dal controllo automatico. La comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione è necessaria, pertanto, solo se emerga un risultato diverso da quello dichiarato, il che non avviene quando il Fisco si limiti alla riscossione di imposte dichiarate ma non versate.
Inoltre, la Corte chiarisce la funzione della norma prevista all’art. 36 bis su richiamato:
è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento”.

In conclusione, in caso di assenza di errori o chiarimenti (come nel caso di specie, ove risultavano solo mancati versamenti ma non vi erano incertezze o irregolarità), non è previsto alcun avviso bonario al contribuente, che, a seguito di iscrizione a ruolo, verrà a conoscere la propria posizione debitoria verso il fisco, per la prima volta, con la cartella esattoriale stessa. D’ora in avanti, a maggior ragione, i tempi saranno ulteriormente concentrati, secondo le recenti procedure del nuovo accertamento esecutivo.
 
 
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