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Cucciolo malato e risarcimento del danno
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Vita da cani di Sara Astorino
31 gennaio 2024 10:45
 

Si può ottenere dall’allevatore/venditore il risarcimento del danno poiché il proprio cucciolo, dotato di pedigree, presentava una patologia congenita?
E' possibile, e ci sono anche precise indicazioni della Corte di Cassazione.

Il risarcimento può essere chiesto ed ottenuto se il vizio è denunciato entro due mesi dalla sua scoperta. Questa sentenza della Cassazione ha ribadito che l’acquirente possa essere considerato consumatore.

L’art. 132 del Codice del Consumo, infatti, prevede un termine di decadenza di due mesi, per richiedere ed ottenere il risarcimento in riferimento all’acquisto di merce difettosa (termine assolutamente orribile da utilizzare visto che si riferisce al cucciolo). Una novità rispetto a quando il termine per la denuncia era di 8 giorni. Ma anche prima di questa sentenza ce n'era stata un'altra (22728/2018)  che poi ha fatto da apripista alla pronuncia odierna. Era stato stabilito che l’acquisto di animali da compagnia o d’affezione, per scopi diversi dall’attività imprenditoriale o professionale, deve essere disciplinato non dal codice civile ma da quello del consumo, dovendosi considerare l'acquirente un consumatore.

Perché applicare la normativa più favorevole prevista dal codice del consumo?
L’articolo 1496 del codice civile prevede che “Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono”. Una norma, quindi, di rinvio, per applicare alla compravendita le disposizioni contenute nel codice del consumo.  
Purtroppo, sebbene gli animali siano essere senzienti, per l’ordinamento italiano rimangono delle cose, destinate in modo prevalente alla realizzazione di un interesse economico.
Crediamo che non sia più possibile considerare gli animali al pari di un qualsiasi altro oggetto, ma l’evoluzione della giurisprudenza, pur riconoscendo agli animali sempre maggiori diritti, non ha trovato conferma nella Legge.

Come si deve denunciare la scoperta della patologia?
La denuncia non richiede speciali formalità né formule sacramentali e può essere effettuata anche con una semplice telefonata. Tuttavia, al fine di provare che la denuncia è tempestiva e perché ne rimanga traccia con valore legale, occorre denunciare la scoperta per iscritto ovvero tramite l’invio di una raccomandata A/R o di una pec.
Nella denuncia non occorre indicare precisamente la patologia, che potrà essere identificata nel dettaglio successivamente, poiché la prima lettera ha lo scopo di comunicare all’allevatore e/o venditore cosa è accaduto e cosa si chiede.
Particolarmente rilevante è che si ha diritto alla tutela, anche risarcitoria, indipendentemente dal fatto che l’allevatore e/o venditore abbia agito in mala fede o buona fede.

Cosa possiamo richiedere a livello di risarcimento?
Sono a carico del venditore le spese veterinarie mentre altre richieste di danno dovranno essere valutate in base al singolo caso. E' bene, quindi, riportare le motivazioni con pezze d'appoggio, incluse testimonianze.

Consiglio finale. Se non c'è accordo tra le parti si finisce  davanti ad un giudice, ma, visto le complicazioni (e gli eventuali costi) di un ricorso giudiziale, il consiglio è di evitare il più possibile di non trovare un accordo. In tutto questo, una sola certezza non ci deve far desistere da qualunque azione: la salute del cucciolo.

Qui il video sul canale YouTube di Aduc

 
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