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Vita da cani. Collari elettrici, a vibrazione, 'educativi' e antiabbaio sono tutti da mettere al bando. Serve una norma per vietarne la vendita
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Vita da cani di Donatella Poretti
20 aprile 2020 11:43
 
 Il cane abbaia a casa da solo, oppure perché sente un rumore oltre la porta di casa? Una bella scarica elettrica con il telecomando, o azionabile al suo abbaio automaticamente, e il cane dopo un po' imparerà a non farlo più. Il costo è irrisorio e la reperibilità di questi collari è facile.

Possibile?

La giurisprudenza è chiara e univoca: l'uso dei collari elettrici sui cani è sanzionabile penalmente in quanto è maltrattamento degli animali. L'ultima sentenza di Cassazione la n.11561/2020 chiarisce che integra il reato di abbandono di animali contemplato dall'art. 727 comma 2 c.p l'utilizzo del collare elettrico perché, a prescindere dalla finalità educativa, tale condotta costituisce una modalità di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura e capace di produrgli gravi sofferenze. Di fronte alla propria condanna, l’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando, in primo luogo, la violazione del principio di legalità, nella sua accezione di principio di determinatezza, sancito dall’art. 25, comma 2, Cost., in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, la quale, peraltro, deve descrivere i fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo. Secondo il ricorrente, infatti, non esistendo una normativa che descriva puntualmente le condotte che integrano o meno il reato contestatogli, tale principio sarebbe stato violato condannandolo per l’aver utilizzato un collare elettrico al fine di addestrare il proprio cane.

Pareri veterinari, studi e pubblicazioni confermano che il collare elettrico produce sofferenza e non può essere utilizzato ai fini educazionali. Un recente parere chiesto dal ministero della Salute (1) ha raccolto una bibliografia su collari elettrici e anche quelli acustici giungendo sempre alla stessa conclusione: il cane non può essere educato con modalità punitive, cio' comporta stress nell'animale anche con i collari a vibrazione, mentre quelli elettrici comportano vera e propria sofferenza punibile per legge.
E allora perché sono in vendita questi collari ovunque e a prezzi irrisori? Da 15 euro in su, su eBay, Amazon ne trovate di tutti i tipi.
Un'ordinanza del 2005 dell'allora ministro Storace (2) li metteva al bando, ma è durata un solo anno e non è stata rinnovata.
Le sentenze della Cassazione sono state univoche, ma la sentenza arriva dopo un processo, che a sua volta arriva dopo una denuncia e chi la fa la denuncia? La vittima, ossia il cane? Complicato.

Ecco perché sarebbe il caso che dal ministero si facesse chiarezza con una norma per mettere al bando definitivamente non solo l'uso, ovvero l'abuso, ma anche la commercializzazione dei collari elettrici e di ogni tipo di strumentazione punitiva del cane che comporta stress e quindi maltrattamento.

NOTE
(1) Parere 14/06/2019
Richiesta parere collari acustici per cani (Pubblicazione online 03/07/2019)
(2) Ordinanza 05/07/2005. Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani. (G.U. Serie Generale , n. 158 del 09/07/2005)
(3) Sentenze
- CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA 13 APRILE 2007, N. 15061
L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali –omissis-In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo nell’ animale di sofferenzeche non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l’articolo 54 Cp–omissis-
- CORTE DI CASSAZIONEPENALE, SEZIONE III, SENTENZA 17 SETTEMBRE 2013, N. 38034
-omissis-Il Collegio, dando sostanzialmente continuità al precedente orientamento, ritiene che il collare elettronico sia certamente incompatibile con la natura del cane(articolo 727 c.p.n.d.a.): esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, eche incide sull’integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività. –omissis-
- CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA 25 MAGGIO 2016, N. 21932
-omissis-Deve essere inquadrata come contravvenzione (articolo 727 c.p.n.d.a.)e non come reato di maltrattamenti verso animali (articolo 544 ter c.p.) la condotta del proprietario che usa collari elettrici a distanza al fine di addestrarei cani. Non si può parlare, in tali casi, di lesioni o sevizie all'animale, ma di "semplice sofferenza", in quanto le scosse 3 hanno durata molto limitata. –omissis-
- CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZIONE III, SENTENZA 24 GENNAIO 2018, N. 3290
MALTRATTAMENTO ANIMALI -Maltrattamento di cani attraverso collari c.d. "antiabbaio" -Invio di scosse o altri impulsi elettrici al cane -Incompatibilità naturale e produttiva di sofferenza -Giurisprudenza artt. 544 ter c.p. e 727, c.p.Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi, del reato di cui all'art. 727 c.p., non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. Nella specie, l'uso del c.d. collare antiabbaio -producendo scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza -integra il reato di cui all'art. 727 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale (Cass. Sez.3, n. 38034 del 20/06/2013, Tonelli; Sez.3, n. 21932 del 11/02/2016, Bastianini; Sez.3, n. 15061 del 24/01/2007, Sarto).
- MALTRATTAMENTO ANIMALI -Reato di abbandono di animali -Elemento oggettivo di cui all'art. 727 c.p. -Condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale -Nozione di abbandono -Trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione -Comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia. Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandonodi animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (cfr. Sez.7, ord. n.46560 del 10/07 /2015, Francescangeli e altro). E comunque per "abbandono" si intende non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia (Cass. Sez.3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano).
 
 
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