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Vita da cani. Il padrone non è responsabile se il cane morde per difesa
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Vita da cani di Redazione
23 dicembre 2019 19:26
 
 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50562/2019 ha accolto il ricorso di una persona che, condannata dal Giudice di pace per lesioni da omessa custodia del proprio cane (aveva morso un bambino a una gamba). La Cassazione ha appurato che il giudice di pace non aveva motivato l'accettazione della versione fornita dalla vittima. Per la Cassazione la donna non è responsabile della reazione del proprio cane senza che siano stai meglio analizzati i fatti, che si sono svolti in un modo abnorme e particolare sì da non poter sostenere con certezza che la padrona possa essere condannata per omessa custodia. Per questo la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.

La prima sentenza del giudice di pace
Il Giudice di Pace aveva condannato la proprietaria del cane per il reato di lesioni colpose perché lo aveva lasciato incustodito sulla pubblica via e senza museruola, permettendo che l'animale mordesse un minore a una gamba, cagionandogli ferite guaribili in sette giorni.

Il ricorso in Cassazione
La padrona del cane ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il cane era tenuto al guinzaglio e non esisteva l'obbligo di fargli indossare la museruola. Le lesioni sarebber state frutto di un caso fortuito perché il cane ha reagito mordendo il bambino dopo che lo stesso con la bicicletta gli era passato sulla coda.

Non c'è responsabilità del padrone se il cane morde per difesa
La Cassazione con sentenza n. 50562/2019 ha accolto il ricorso. Secondo la Corte la sentenza impugnata ha una ricostruzione dei fatti contrapposta, e i giudice di pace non ha motivato perchéha accettato la versione della vittima. Non è neanche chiaro se il cane fosse al guinzaglio, ed ha ritenuto il fatto irrilevante, così come irrilevante ha giudicato il fatto che il bambino fosse passato con la bicicletta sopra la coda del cane..
Per quanto riguarda poi la posizione di garanzia del padrone, tipico di questo livello di giudizio, pur essendoci l'obbligo di vigilanza del padrone sul proprio cane, la Corte sostiene che tale posizione non può coprire anche le condotte imprudenti altrui, la condotta della vittima quindi può concorrere con quella del padrone, senza eliminarla del tutto.
La Corte precisa che dovendosi accertare la responsabilità penale dell'imputata non si può ricorrere alla presunzione dell'art 2052 c.c ("Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito").
La responsabilità penale deve essere accertata in positivo, tenendo conto dell'art 672 c.p, anche se depenalizzato, il quale dispone che: "1.Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animalipericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro. 2. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone (2052)."
Qui la sentenza

(grazie alla notizia delle sentenza pubblicata sulla newsletter di Studio Cataldi del 23/12/2019)
 
 
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