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DOSSIER OTTO PER MILLE -CAPITOLO TERZO
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La pulce nell'orecchio di Annapaola Laldi
1 ottobre 2004 0:00
 
Ecco il terzo capitolo del costruendo "Archivio OPM", che pero', forse, si chiamera' "DOSSIER OPM". Comunque, si tratta di uno spazio in cui si raccoglieranno, fra breve, questi capitoli esplicativi sulla nascita e il funzionamento dell'OPM e tutta la documentazione relativa (testi integrali di leggi e decreti, ecc. ecc.).
Lo scopo e' quello di offrire a chi e' interessato, sia come cittadino che vuole essere piu' consapevole sia come studioso, una documentazione quasi sempre di prima mano (quando non e' di prima mano viene dichiarato) e delle note esplicative -ben separate dalle opinioni di chi le stende.


Sono gia' apparsi i primi due capitoli:
1. PER UNA BREVE STORIA DELL'OTTO PER MILLE
(clicca qui)
2. L'INVENZIONE DELL'OTTO PER MILLE
(clicca qui)

TERZO CAPITOLO:

LA GESTIONE DELL'OTTO PER MILLE DELLO STATO / 1.a parte
1. CHI GESTISCE L'OPM STATALE
2. CHI PUO' USUFRUIRE DELL'OPM STATALE

1. CHI GESTISCE L'OPM STATALE
Nella sezione intitolata "L'invenzione dell'otto per mille" (vedi allegato clicca qui),
abbiamo gia' visto che l'art. 47 (comma 2 e 3) della L. 222/1985 istituisce l'Otto per mille (OPM) a favore della Chiesa cattolica e dello Stato, e che l'art. 48 fissa gli scopi per i quali esso puo' essere speso dai due beneficiari (si ricorda che l'ammissione di altri beneficiari si deve al "colpo di scena" dell'O.D.G. dei deputati radicali in sede di discussione della legge, il 17 aprile 1985
clicca qui).
In particolare, lo Stato deve utilizzare le somme ricevute da questa fonte per
"INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI, CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI".
A gestire l'OPM statale fu chiamato subito il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, che, dal 1991 al 1997, agi' guidato da una normativa in evoluzione e transitoria, fintanto che fu emanato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DPR) 10 marzo 1998, n. 76, che, a sua volta, e' stato parzialmente modificato e integrato dal DPR 23 settembre 2002, n. 250 (per comodita' continuero' a chiamarlo DPR 76/1998) (vedi allegato clicca qui).

A) Dal 15 marzo al 31 luglio...
L'art. 5 del DPR 76/1998 stabilisce adesso che le richieste di finanziamento coi fondi OPM (vedi punto 2) pervengano alla Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo (comma 1). Subito dopo, il Presidente del Consiglio "raccoglie, sulle singole iniziative ... la valutazione delle amministrazioni competenti e del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica" per le necessarie verifiche di congruita' (comma 2). Entro il successivo 30 giugno il Presidente del Consiglio esamina le richieste alla luce delle relazioni ottenute dai singoli ministeri (comma 3).
Entro il 31 luglio predispone lo "schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille.." (comma 1).

B) .. e dal 30 settembre al 30 novembre..
L'art. 7 dello stesso decreto stabilisce il 30 settembre come termine ultimo affinche' il Presidente del Consiglio sottoponga lo schema di ripartizione all'esame delle competenti commissioni parlamentari, le quali, tuttavia, hanno solo un potere consultivo (commi 1 e 2).
Entro il 30 novembre e' fissato il termine per l'emanazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM), che viene poi pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" (commi 2 e 3).

C) .. e dopo, l'erogazione e i controlli
L'art. 8 DPR 76/1998 stabilisce che lo stesso Presidente del Consiglio eroghi i fondi ai soggetti prescelti, dandone comunicazione ai Ministeri di competenza (comma 1), i quali, ogni sei mesi, lo aggiornano sulla situazione (comma 2).
Infine e' previsto che il Presidente del Consiglio riferisca "annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti ." (comma 3).

2. CHI PUO' USUFRUIRE DELL'OPM STATALE
Per completare il quadro, si accenna brevemente ai requisiti soggettivi e oggettivi essenziali per concorrere all'assegnazione dei fondi dell'OPM statale. I requisiti soggettivi riguardano, appunto, i "soggetti" che richiedono il finanziamento e che, ai sensi dell'art. 3 (comma 1) del DPR 76/1998, possono essere sia le pubbliche amministrazioni, sia le persone giuridiche sia gli enti pubblici e privati; e' comunque escluso il fine di lucro. I numerosi requisiti soggettivi essenziali sono elencati nello stesso art. 3. L'art. 4, invece, si occupa dei requisiti che deve avere l'intervento proposto per il finanziamento; rimanda in primo luogo ai quattro ambiti gia' noti e, in piu', dice che tale intervento "deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario" (comma 1). Il comma 2 prevede per i soggetti, che hanno gia' goduto di finanziamenti dell'OPM in anni precedenti, la possibilita' di "avanzare una nuova specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio".
 
 
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