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Ddl diffamazione finalmente sul binario morto
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Diritto digitale di Deborah Bianchi
27 novembre 2012 10:18
 
L'Aula del Senato ieri 26.11.2012 ha bocciato con voto segreto l'articolo 1 del ddl sulla diffamazione a mezzo stampa, con 123 voti contrari, 29 favorevoli e 9 astenuti. Un voto che affossa definitivamente il provvedimento, di cui l'articolo rappresenta il cuore.
Al di là del caso Sallusti a cui non possiamo che augurare con tutto il cuore una soluzione alternativa alla detenzione e specifica per la sua situazione non possiamo che essere lieti della notizia.
Finalmente DDL Diffamazione sul binario morto!!! Speriamo che la nuova legislatura sia in grado di rimettere sul tavolo la nuova legge sulla stampa che inevitabilmente dovrà tenere conto delle nuove realtà e sopratutto pensare a un capitolo autonomo per la stampa digitale.
Il giornalismo e l'editoria digitale si cibano e al tempo stesso sono pervasi delle nuove tecnologie teleinformatiche. E' un dato! Un dato che coinvolge non solo il mondo giuridico dei diritti della persona e dell'informazione ma anche il mondo giuridico delle comunicazioni elettroniche con la disciplina (ormai vecchia) sugli operatori dei servizi della comunicazione e con la disciplina della data protection che significa molto di più di privacy. Il giornalismo digitale, e con esso la testata telematica, sotto il profilo giuridico dovrebbero individuare un modello che ricalchi già la sostanza di questo fenomeno. La testata telematica come intermediario e anello di collegamento tra i diritti della community di riferimento e le istituzioni. La testata telematica in questa nuova visione giuridica dovrebbe assurgere a elemento di dissipazione di tutte le oligarchie informative evitando i fenomeni di filter bubble, nutrendosi di essi e cavalcandoli, facendosi mediatore dei diritti della persona con i diritti dell'informazione e della democrazia.
Pensiamo per esempio al fenomeno tanto discusso del cosiddetto diritto all’oblio. Qui le testate telematiche ancora non hanno un orientamento condiviso: di fronte a una richiesta di cancellazione o di deindicizzazione da Google dei contenuti ritenuti lesivi, c’è chi ritiene di acconsentire e chi invoca il diritto all’informazione. Purtroppo però si cerca di dare delle risposte a problemi nuovi con strumenti giuridici vecchi. Nell’ipotesi del diritto all’oblio per esempio non si potrà sic et sempliciter valutare la richiesta di deindicizzazione sulla scorta dello strumento vecchio del diritto all’oblio e dire: beh.. sono 10 anni che questa notizia è on line nel frattempo la vita del richiedente è cambiata provvedo a deindicizzare. Si dovrà piuttosto fare i conti con la disciplina vivente della data protection che porta ad emersione una nuovissima figura che è quella del diritto alla contestualizzazione e all’aggiornamento della notizia sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione dell’aprile 2012 n. 5525.
E molti altri esempi si potrebbero fare come in materia di responsabilità del direttore della testata telematica che sicuramente è istituto configurato in modo diverso da quello costruito da una legge del 1948 quando Internet era impensabile.

Occorre costruire un nuovo modello giuridico di editoria digitale e di giornalismo digitale che tenga conto delle logiche e delle leggi del mezzo tecnologico di cui si nutre ogni giorno.
Molti giornalisti e operatori del settore stanno già da tempo lavorando per individuare un modello di editoria e di giornalismo elettronico che funzioni. Si tratta di tentare una nuova via di piccola impresa e una nuova via per “inventare” dei posti di lavoro che non esistono.

Il diritto però deve fare la sua parte. Non un ostacolo o un macigno che spesso interviene a distruggere le poche risorse economiche dell’impresa editoriale digitale (pensiamo alla diffamazione in termini risarcitori) ma un aiuto che sappia accompagnare la nuova sfida intrapresa da questi pionieri del giornalismo digitale.
 
 
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