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L'Internet del prossimo futuro. Sicurezza, copyright e libertà a confronto
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Diritto digitale di Deborah Bianchi
19 settembre 2009 8:21
 
In questi ultimi mesi nei Paesi Membri dell’Unione Europea si sta consumando il dibattito sul prossimo futuro dell’internet nostrano.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0698 – C6 0420/2007 – 2007/0248(COD)), cosìddetto Pacchetto Telecom, racchiude il portato di tutte le istanze economiche e sociali in materia di rete digitale.

L’evoluzione dei contenuti e delle applicazioni software fruite nell’internet ha prodotto in questi ultimi anni problematiche inerenti al bilanciamento tra tutela dei diritti di autore e tutela del diritto alla riservatezza; problematiche inerenti al bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dell’onore e della reputazione; problematiche inerenti al bilanciamento tra tutela della sicurezza dell’utente e diritto di scegliere liberamente e in modo riservato i contenuti e le applicazioni disponibili in rete; problematiche inerenti il bilanciamento tra lotta alla criminalità organizzata e data protection.

Il Pacchetto Telecom in fase di seconda lettura al Parlamento Europeo si inquadra in questo scenario nell’ottica di disciplinare il futuro prossimo dell’internet secondo logiche di cooperazione tra le ragioni della sicurezza e le ragioni della libertà di espressione della persona; tra le ragioni di certa parte dell’economia e le ragioni della creatività.

La proposta di modifica in oggetto si cimenta principalmente nella disciplina della libertà di espressione della persona commisurata a due settori: l’internet e la sicurezza; l’internet e il copyright.

L’internet e la sicurezza

In questo quadro si presenta uno scenario in cui il fornitore di connettività assurge a figura di garanzia della costruzione di uno spazio sicuro in ossequio alle determinazioni normative.
Ciascuna organizzazione (ovvero ciascun provider) risulterebbe responsabile dei dati che le sono stati affidati e che sono sotto il suo controllo e dunque spetterebbe ad essa adottare tutte le misure idonee onde evitare gli attacchi aggressivi provenienti dagli spammer internazionali e da tutti i soggetti che usano il web per commettere illeciti o delinquere.

Questa posizione di garanzia dell’ISP sicuramente si rivela legittima per esigenze forti di effettività di tutela quali quelle inerenti il diritto penale comunitario.
Sia la disciplina di tutela del minore sia la disciplina relativa alla conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati stigmatizzano il ruolo di garante tecnico dell’ambiente internet rivestito dall’ISP.
A questo soggetto si attribuisce ora un compito istituzionale di cooperazione con le Autorità pubbliche al fine di individuare siti dal contenuto illecito e di escluderne l’accesso in materia di lotta alla pedopornografia(Decisione Quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, attuata con legge 6 febbraio 2006 n. 38 istitutiva del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi paga-menti.) ora un compito di costruttore di fortezze digitali strutturate sui precetti della data prescription per contrastare il crimine a livello internazionale (Direttiva 2006/24/CE, attuata con D.Lgs. 109/2008).

La stessa posizione di garanzia del fornitore di connettività si richiede nell’ambito di fenomeni di inquinamento dell’ambiente elettronico che il singolo utente da solo non riuscirebbe a contrastare. Pensiamo allo spam selvaggio, al mal ware, ai softwares spia, ai trojan.

Non altrettanta giustificazione può trovare questa posizione di garanzia attribuita all’ISP nel settore del copyright. 

L'internet e il copyright

In un primo momento la proposta di modifica delle direttive comunitarie sul Servizio Universale e sulla vita privata nelle Comunicazioni Elettroniche aveva impostato un modello di internet fondato soprattutto sul copyright enforcement.

Questa visione dello spazio elettronico europeo proponeva una figura di ISP-poliziotto (ISP:fornitore di servizi di connettività) pronto a staccare la spina agli utenti anche solo sospettati di abusi del copyright senza attendere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria; pronto a operare una discriminazione di traffico e il filtraggio dei protocolli non graditi all’industria dei contenuti digitali. Si tratta di un’operazione che produce un modello ingessato dell’internet, contrario a una delle peculiarità principali di questo mezzo ovvero la libertà di accesso, di scelta delle piattaforme, di scelta degli applicativi e di scelta dei contenuti. Un modello peraltro contrario anche alla ratio del mercato unico europeo basata sul principio della libera concorrenza e dell'iniziativa privata intesa anche come innovazione e creatività.

E’ chiaro che la Società dell’Informazione necessita di aree elettroniche degne di uno stato di diritto e dunque il fenomeno della pirateria deve trovare disciplina. Tuttavia questa operazione non deve andare a discapito dei diritti massimi dell’ordinamento giuridico nazionale e europeo ovvero dei diritti di libertà di espressione della persona e dei principi del mercato unico.

Nell’internet, il diritto di esprimersi liberamente rappresenta l’identità del soggetto. Nell’internet l’individuo costruisce la propria presenza mediante le frequentazioni di determinati spazi web, mediante l’utilizzo di certi tipi di software, mediante il consumo di specifici generi di contenuto. La tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche è molto di più dunque della semplice garanzia della riservatezza. La tutela della vita privata nel mondo digitale corrisponde alla tutela dell’identità della persona.

La Società dell’Informazione nasce sull’idea della libertà di iniziativa privata e sulla promozione della libera concorrenza. Il principio della liberalizzazione è il criterio formante del mercato unico sull’assunto che la concorrenza stimola la creatività e la produttività.
Le novità zampillanti dall’internet hanno trovato in tali convincimenti l’humus vitale che ha permesso un’espansione progressiva e esponenziale di presenze e di traffico.

Una prospettiva di egemonizzazione tecnica dell’internet calata dall’alto appare vistosamente in contrasto con questi principi.

Ecco dunque che in un secondo momento, i lavori preparatori del Pacchetto Telecom hanno assunto un’altra dimensione.
Sembra infatti che nell’ultima versione della proposta di modifica sia sparita la figura della responsabilità oggettiva dell’ISP per gli abusi dei propri clienti. Questo darebbe maggiore credito al principio della neutralità della rete.

Il principio di neutralità della rete non significa anarchia degli utenti. Significa piuttosto garanzia di accessibilità di ciascun soggetto a qualsiasi piattaforma, applicativo e contenuto disponibile nello spazio web purchè avvenga nel rispetto della legge.

L’eliminazione della figura di responsabilità oggettiva dell’ISP per gli illeciti commessi nelle proprie arre di operatività consentirebbe di coltivare ancora il principio di neutralità della rete che diversamente sarebbe decaduto per autocensura spontanea dei fornitori di connettività intimoriti dalle sanzioni.

In un regime di responsabilità oggettiva per fatto del terzo, l’ISP è costretto a chiudere i rubinetti di determinati contenuti o di determinate attività come ad esempio le piattaforme di condivisione in quanto possono essere fonte di eventuali abusi. Pensiamo a Face Book che inizia a rivedere certe parti delle condizioni del contratto proprio per ovviare alle sanzioni applicabili e elimina la possibilità di inserire immagini di madri che allattano o a You Tube che impedisce ai propri utenti di inserire commenti audio che violano il copyright.

In uno scenario siffatto il principio di neutralità della rete si pone come salvaguardia della libera creatività e delle libertà di espressione della persona.

Al fine di garantire la legalità nella rete, la proposta di modifica delle direttive comunitarie prevede la costituzione delle ANR, Autorità Nazionali di Regolamentazione atte a promuovere una cultura digitale etica rivolta a tutti i soggetti presenti on line sia agli utenti sia alle imprese.

Le ANR funzionano sul principio secondo cui nella Società dell’Informazione, l’informazione è il primo mezzo di tutela. Vengono dunque previsti obblighi di informativa nei contratti in viirtù dei quali si esplicano con chiarezza al cliente tutte le situazioni particolari che potrebbero implicare anche restrizioni o modificazioni del servizio e i conseguenti tipi di risarcimento per i danni subiti.

Le ANR possono emettere linee guida che definiscano criteri minimi in materia di qualità del servizio e, all’occorrenza, adottare altre misure per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete nonché per garantire che non vi siano irragionevoli limitazioni della possibilità degli utenti di accedere a contenuti legittimi o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

I lavori preparatori del Pacchetto Telecom tuttavia sono ancora in incubazione e sul piatto si stanno giocando questioni fondamentali per la libertà della persona ma anche per le ragioni del mercato unico.

Pensiamo all’istituto del “promote cooperation” che implica la cooperazione tra privati (federazioni antipirateria, major, ecc..) e ISP. Secondo questa fattispecie il provider sarebbe tenuto a rivelare le informazioni identificative del proprio abbonato.

L’ansia di soluzioni immediate in materie così fondanti può produrre dei modelli paralizzanti dell’economia e della società. La scelta preferibile si attesta su un iter graduale in cui la promozione di una cultura digitale etica si sostituisca ai dettati assolutistici di certe aree di mercato.

Quadro normativo di riferimento

1. Data protection nelle comunicazioni elettroniche:Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. (GU L201 del 31.07.2002, pag. 37)
2. 52007PC0698. Proposta di direttiva e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori {SEC(2007) 1472} {SEC(2007) 1473}. /* COM/2007/0698 def. - COD 2007/0248 */;
3. Decisione Quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, attuata in Italia con legge 6 febbraio 2006 n. 38;
4. Direttiva 2006/24/CE in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati attuata in Italia con D.Lgs. 109/2008.

* Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa.

 
 
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